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Ai sensi della delibera 203/18/CONS - Allegato A - “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, Art. 1 si intendono per: |
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a) |
“Autorità”, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom); |
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b) |
“Legge”, la legge 31 luglio 1997, n. 249; |
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c) |
“Codice”, il Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; |
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d) |
“Codice del consumo”, il Codice del consumo approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; |
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e) |
“Direzione”, la Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità; |
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f) |
“CORECOM”, il Comitato regionale per le comunicazioni competente per territorio; |
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g) |
“Responsabile della struttura”, il responsabile della struttura amministrativa del CORECOM ovvero, nel caso di procedure svolte presso l'Autorità, il Direttore della Direzione tutela dei consumatori; |
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h) |
“Organo collegiale”, il Comitato regionale ovvero, nel caso di procedure svolte presso l'Autorità, la Commissione infrastrutture e reti; |
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i) |
“organismo ADR”, ogni organismo, di cui all’articolo 141, comma, 1, lett. h), del Codice del consumo, deputato a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatori e professionisti, residenti e stabiliti nell'Unione europea, in materia di consumo, con specifico riferimento alle controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche, iscritto nell’elenco istituito, ai sensi dell’articolo 141-decies del Codice del consumo, con delibera n. 661/15/CONS; |
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j) |
“utente”, ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; |
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k) |
“operatore”, ogni impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata o un servizio di comunicazione elettronica o un servizio radiotelevisivo a pagamento; |
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l) |
“delegato”, la persona fisica che rappresenta un operatore nell’ambito di una procedura di risoluzione della controversia; |
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m) |
“Conciliatore”, la persona fisica incaricata dal Responsabile della struttura dello svolgimento della procedura di conciliazione, anche attraverso la formulazione di proposte non vincolanti; |
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n) |
“ConciliaWeb”, la piattaforma per la gestione telematica delle procedure di conciliazione e di risoluzione delle controversie svolte dall’Autorità e dai CORECOM ai sensi dell’articolo 84 del Codice; |
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o) |
“Regolamento applicativo”, il regolamento, adottato d’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, contenente le specifiche tecniche per l'accesso alla piattaforma telematica e la gestione delle procedure di risoluzione delle controversie tramite ConciliaWeb - Allegato A alla delibera n. 339/18/CONS; |
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p) |
“SPID”, il sistema pubblico di identità digitale per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2014; |
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q) |
“firma digitale”, firma elettronica di cui all’articolo 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; |
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r) |
“Codice deontologico”, il codice deontologico per i conciliatori allegato al regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; |
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s) |
“Associazioni di consumatori”, le associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo. |