Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) la RAI è tenuta a riservare determinati spazi di programmazione, sia a diffusione nazionale che regionale, ai soggetti collettivi organizzati, individuati nella suddetta norma (ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta), per l’esercizio del diritto ai programmi per l’accesso che consiste nella partecipazione alla programmazione regionale televisiva e radiofonica diffusa dalla stessa RAI attraverso trasmissioni della durata massima di 5 minuti che possono essere realizzate, integralmente o parzialmente, con mezzi propri degli aventi diritto o con la collaborazione tecnica gratuita della RAI.

Per quanto di interesse su questo versante il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche è subentrato al Comitati regionale per i servizi radiotelevisivi ed ha il compito di disciplinare i programmi dell'accesso in sede regionale (articolo 1 del Regolamento per l’accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 gennaio 2001).

Al Co.re.com. Marche competono l’istruttoria e l’esame delle richieste provenienti dagli aventi diritto, l’ammissione o l’esclusione dai programmi dell’accesso, con l’approvazione dei piani quadrimestrali dei programmi da inserire nel palinsesto delle trasmissioni della sede regionale della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo nonché la vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e sulla regolare esecuzione dei piani medesimi.

I requisiti e le modalità per la partecipazione alle trasmissioni sono disciplinati direttamente dal Co.re.com. Marche sulla base del relativo Regolamento vigente.

La domanda di partecipazione deve essere presentata al Co.re.com. Marche utilizzando l'apposito modello.

 

 

ACCESSO RADIOTELEVISIVO
Responsabile:
Avv. Sabrina Strazzi

 MAGGIORI INFORMAZIONI
Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico e schema di domanda