REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

13 MARZO 2014

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

ANNO XLV N. 26

ATTI DELLA REGIONE


REGOLAMENTO INTERNO
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Art. 1
(Finalità)
1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 8/2001, disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell’informazione.
2. Il Comitato , in attuazione di quanto previsto dall'art.1 della legge regionale 8/2001 assicura, a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo , di garanzia e controllo in tema di comunicazioni; esso è organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. A tal fine è titolare di funzioni proprie e funzioni delegate che esercita secondo quanto previsto dalla citata legge regionale 8/2001 e dalle norme del presente regolamento.
 
Art. 2
(Definizioni)
1. Nel presente Regolamento:
  a) l'espressione "legge regionale 8/2001" indica la legge regionale 27 marzo 2001, n.8 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni”;
  b) l'espressione "Comitato" indica il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Marche;
  c) l'espressione "Autorità" indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Art. 3
(Funzioni del Presidente e del Vice Presidente)
1. Il Presidente del Comitato esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente rappresenta il Comitato, convoca le sedute, stabilisce l’ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle riunioni e gli atti del Comitato, dispone per l’esecuzione delle decisioni adottate, cura i rapporti con gli organi della Regione, dell'Autorità e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo della comunicazione.
3. In casi straordinari di necessità ed urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti del Comitato sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte temporaneamente dal Vice Presidente a norma dell’art. 7, comma 2, legge regionale 8/2001.
5. Il Presidente, in caso di sopravvenuta impossibilità di funzionamento del Comitato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per le determinazioni del caso.
 
Art. 4
(Funzioni del Comitato)
1. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 10 della legge regionale 8/2001. In particolare:
  a) entro il 15 settembre di ogni anno presenta alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Resta salva la competenza del Comitato ad inserire nel Programma di attività o comunque esercitare le funzioni o attuare gli adempimenti successivamente sopravvenuti;
  b) entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e trasmette contestualmente alla Giunta regionale e all’Autorità una relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 12, comma 2 , della legge regionale 8/20001;
  c) partecipa, attraverso il Presidente, ed eventualmente altri incaricati, al Coordinamento nazionale dei Comitati per le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome;
  d) può incaricare i propri componenti, su proposta del Presidente, di funzioni specifiche e compiti istruttori , connessi all'attività del Comitato.
 
Art. 5
(Incompatibilità e decadenza)
1. A ciascun componente del Comitato si applica il regime di incompatibilità e decadenza previsto dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 8/2001.
2. Il componente, che abbia accettato una candidatura per le elezioni politiche, regionali, amministrative o europee, ne informa immediatamente, per iscritto, il Presidente del Comitato che a sua volta ne informa, per iscritto, il Presidente del Consiglio regionale; analogamente procede il Presidente del Comitato, che abbia accettato una candidatura per le elezioni politiche, regionali, amministrative o europee, informando il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale.
3. Il Presidente o il componente del Comitato, dopo l'accettazione della candidatura e per tutta la durata della campagna elettorale resta sospeso dall'incarico.
 
Art. 6
(Funzionamento del Comitato)
1. Le sedute hanno luogo di norma nella sede messa a disposizione dall’Assemblea legislativa. E’ ammessa la convocazione presso altra sede.
2. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese. Deve essere altresì convocato entro quindici giorni dalla richiesta scritta e motivata inviata al Presidente almeno da due componenti, contenente gli argomenti da trattare nella seduta.
3. L’avviso di convocazione è comunicato ai componenti almeno 48 ore prima della seduta mediante una delle seguenti modalità: fax, email, raccomandata r.r., telegramma, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno. In casi straordinari di necessità e urgenza il Presidente può convocare il Comitato non oltre le ventiquattrore precedenti quella d'inizio della riunione.
4. Il Comitato può trattare argomenti non compresi nell'ordine del giorno con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Il Comitato, a maggioranza assoluta dei presenti, può decidere una variazione dell’ordine di discussione dei punti all’ordine del giorno.
5. La documentazione relativa all’ordine del giorno delle sedute deve essere messa a disposizione dei componenti il Comitato almeno 48 ore prima della seduta, tramite trasmissione degli atti via email e deposito presso la segreteria dello stesso.
6. La seduta si considera deserta se, trascorsa un’ora dall’orario fissato nella convocazione, non è presente nella sala delle riunioni la maggioranza dei componenti del comitato.
7. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità , prevale il voto del Presidente.
8. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. In casi eccezionali e motivati l’organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.
9. Alle sedute del Comitato assiste il Dirigente della struttura Autorità Indipendenti.
10. Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche.
11. Il comitato ha facoltà di chiedere, su singoli punti all’ordine del giorno, a fini informativi, l’intervento alle sedute di soggetti esterni.
12. Il Comitato può promuovere udienze conoscitive su temi di competenza.
13. Il Presidente, il Vice presidente e i singoli componenti sono autorizzati dal Comitato a recarsi in missione. In caso di missione effettuata senza autorizzazione, essa viene comunicata nella successiva seduta utile al Comitato, che potrà autorizzarla espressamente con apposita dichiarazione a verbale.
 
Art. 7
(Svolgimento delle sedute)
1. Il Presidente della seduta mantiene l'ordine della seduta e cura la regolarità delle discussioni. Per comprovati motivi può sospendere o rinviare la seduta, facendone prendere nota a verbale.
2. Ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal Presidente o da un relatore da lui designato. Il relatore, che si avvale della documentazione e della collaborazione della struttura di supporto, provvede a istruire l'affare, a introdurre la discussione e a formulare le relative conclusioni. I componenti del Comitato responsabili di funzioni specifiche di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) sono di norma relatori per gli argomenti all'ordine del giorno connessi a quelle funzioni.
 
Art. 8
(Personale e strutture)
1. Il Comitato esamina periodicamente con il Dirigente Autorità Indipendenti l’adeguatezza delle strutture e del personale assegnato, verificandone la congruità con la Presidenza dell’Assemblea legislativa.
 
Art. 9
(Servizio di segreteria)
1. Il servizio di segreteria delle sedute del Comitato è assicurato dal funzionario a ciò preposto. In caso di sua assenza o impedimento deve esserne garantita la sostituzione.
2. Il funzionario preposto trasmette l’ordine del giorno delle sedute e la relativa documentazione, inserisce l’ordine del giorno nel sito www.corecom.marche.it, assiste alle riunioni del Comitato, redige i verbali delle sedute, cura la tenuta del registro relativo, nonché quello delle deliberazioni del Comitato. Trasmette gli atti ai soggetti interessati.
 
Art. 10
(Verbale della seduta)
1. Il verbale della seduta deve contenere l’indicazione dei presenti, della durata della riunione, dei componenti che si sono assentati nel corso della riunione nonché di quelli che hanno preventivamente giustificato l’assenza. Nel verbale si deve anche far menzione delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale. Esso deve inoltre indicare gli atti esaminati, il nome dei relatori e le decisioni adottate.
2. Qualora il Comitato decide che alla seduta partecipino solo i suoi componenti, la redazione del verbale viene affidata ad un componente designato dal Presidente.
3. Ciascun componente ha facoltà di chiedere che nel verbale venga specificata la motivazione del proprio voto e che proprie osservazioni e dichiarazioni siano inserite nel processo verbale al fine di illustrare il proprio pensiero rispetto all’argomento in trattazione.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. I processi verbali delle sedute del Comitato sono approvati di norma nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono; a tal fine devono pervenire ai componenti almeno 48 ore prima della riunione nel corso della quale sono approvati.
 
Art. 11
(Pubblicazione atti del Corecom)
1. Le deliberazioni a carattere generale assunte dal Comitato vengono pubblicate sul sito : www.corecom.marche.it .
 
Art. 12
(Nomina di consulenti esterni)
1. Il Comitato può disporre di far compiere studi, ricerche ed inchieste a consulenti esterni su questioni attinenti al perseguimento dei suoi scopi, nell’ambito dei mezzi finanziari a disposizione, nel rispetto della normativa vigente per la Pubblica amministrazione ed in particolare per l’Assemblea legislativa.
 
Art. 13
(Modificazioni del Regolamento)
1. Ogni modifica del presente Regolamento può esser proposta da almeno due componenti del Comitato in ogni seduta e messa all’o.d.g. e discussa nella riunione successiva. Una volta approvata a maggioranza assoluta dei componenti, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regionale Marche.
 
Art. 14
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 
Regolamento interno del Comitato Regionale per la comunicazioni, approvato all'unanimità dallo stesso Comitato, nella seduta del 25 febbraio 2014
13 MARZO 2014

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

ANNO XLV N. 26

ATTI DELLA REGIONE


REGOLAMENTO INTERNO
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Art. 1
(Finalità)
1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 8/2001, disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell’informazione.
2. Il Comitato , in attuazione di quanto previsto dall'art.1 della legge regionale 8/2001 assicura, a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo , di garanzia e controllo in tema di comunicazioni; esso è organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. A tal fine è titolare di funzioni proprie e funzioni delegate che esercita secondo quanto previsto dalla citata legge regionale 8/2001 e dalle norme del presente regolamento.
 
Art. 2
(Definizioni)
1. Nel presente Regolamento:
  a) l'espressione "legge regionale 8/2001" indica la legge regionale 27 marzo 2001, n.8 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni”;
  b) l'espressione "Comitato" indica il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Marche;
  c) l'espressione "Autorità" indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Art. 3
(Funzioni del Presidente e del Vice Presidente)
1. Il Presidente del Comitato esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente rappresenta il Comitato, convoca le sedute, stabilisce l’ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle riunioni e gli atti del Comitato, dispone per l’esecuzione delle decisioni adottate, cura i rapporti con gli organi della Regione, dell'Autorità e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo della comunicazione.
3. In casi straordinari di necessità ed urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti del Comitato sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte temporaneamente dal Vice Presidente a norma dell’art. 7, comma 2, legge regionale 8/2001.
5. Il Presidente, in caso di sopravvenuta impossibilità di funzionamento del Comitato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per le determinazioni del caso.
 
Art. 4
(Funzioni del Comitato)
1. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 10 della legge regionale 8/2001. In particolare:
  a) entro il 15 settembre di ogni anno presenta alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Resta salva la competenza del Comitato ad inserire nel Programma di attività o comunque esercitare le funzioni o attuare gli adempimenti successivamente sopravvenuti;
  b) entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e trasmette contestualmente alla Giunta regionale e all’Autorità una relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 12, comma 2 , della legge regionale 8/20001;
  c) partecipa, attraverso il Presidente, ed eventualmente altri incaricati, al Coordinamento nazionale dei Comitati per le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome;
  d) può incaricare i propri componenti, su proposta del Presidente, di funzioni specifiche e compiti istruttori , connessi all'attività del Comitato.
 
Art. 5
(Incompatibilità e decadenza)
1. A ciascun componente del Comitato si applica il regime di incompatibilità e decadenza previsto dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 8/2001.
2. Il componente, che abbia accettato una candidatura per le elezioni politiche, regionali, amministrative o europee, ne informa immediatamente, per iscritto, il Presidente del Comitato che a sua volta ne informa, per iscritto, il Presidente del Consiglio regionale; analogamente procede il Presidente del Comitato, che abbia accettato una candidatura per le elezioni politiche, regionali, amministrative o europee, informando il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale.
3. Il Presidente o il componente del Comitato, dopo l'accettazione della candidatura e per tutta la durata della campagna elettorale resta sospeso dall'incarico.
 
Art. 6
(Funzionamento del Comitato)
1. Le sedute hanno luogo di norma nella sede messa a disposizione dall’Assemblea legislativa. E’ ammessa la convocazione presso altra sede.
2. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese. Deve essere altresì convocato entro quindici giorni dalla richiesta scritta e motivata inviata al Presidente almeno da due componenti, contenente gli argomenti da trattare nella seduta.
3. L’avviso di convocazione è comunicato ai componenti almeno 48 ore prima della seduta mediante una delle seguenti modalità: fax, email, raccomandata r.r., telegramma, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno. In casi straordinari di necessità e urgenza il Presidente può convocare il Comitato non oltre le ventiquattrore precedenti quella d'inizio della riunione.
4. Il Comitato può trattare argomenti non compresi nell'ordine del giorno con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Il Comitato, a maggioranza assoluta dei presenti, può decidere una variazione dell’ordine di discussione dei punti all’ordine del giorno.
5. La documentazione relativa all’ordine del giorno delle sedute deve essere messa a disposizione dei componenti il Comitato almeno 48 ore prima della seduta, tramite trasmissione degli atti via email e deposito presso la segreteria dello stesso.
6. La seduta si considera deserta se, trascorsa un’ora dall’orario fissato nella convocazione, non è presente nella sala delle riunioni la maggioranza dei componenti del comitato.
7. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità , prevale il voto del Presidente.
8. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. In casi eccezionali e motivati l’organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.
9. Alle sedute del Comitato assiste il Dirigente della struttura Autorità Indipendenti.
10. Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche.
11. Il comitato ha facoltà di chiedere, su singoli punti all’ordine del giorno, a fini informativi, l’intervento alle sedute di soggetti esterni.
12. Il Comitato può promuovere udienze conoscitive su temi di competenza.
13. Il Presidente, il Vice presidente e i singoli componenti sono autorizzati dal Comitato a recarsi in missione. In caso di missione effettuata senza autorizzazione, essa viene comunicata nella successiva seduta utile al Comitato, che potrà autorizzarla espressamente con apposita dichiarazione a verbale.
 
Art. 7
(Svolgimento delle sedute)
1. Il Presidente della seduta mantiene l'ordine della seduta e cura la regolarità delle discussioni. Per comprovati motivi può sospendere o rinviare la seduta, facendone prendere nota a verbale.
2. Ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal Presidente o da un relatore da lui designato. Il relatore, che si avvale della documentazione e della collaborazione della struttura di supporto, provvede a istruire l'affare, a introdurre la discussione e a formulare le relative conclusioni. I componenti del Comitato responsabili di funzioni specifiche di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) sono di norma relatori per gli argomenti all'ordine del giorno connessi a quelle funzioni.
 
Art. 8
(Personale e strutture)
1. Il Comitato esamina periodicamente con il Dirigente Autorità Indipendenti l’adeguatezza delle strutture e del personale assegnato, verificandone la congruità con la Presidenza dell’Assemblea legislativa.
 
Art. 9
(Servizio di segreteria)
1. Il servizio di segreteria delle sedute del Comitato è assicurato dal funzionario a ciò preposto. In caso di sua assenza o impedimento deve esserne garantita la sostituzione.
2. Il funzionario preposto trasmette l’ordine del giorno delle sedute e la relativa documentazione, inserisce l’ordine del giorno nel sito www.corecom.marche.it, assiste alle riunioni del Comitato, redige i verbali delle sedute, cura la tenuta del registro relativo, nonché quello delle deliberazioni del Comitato. Trasmette gli atti ai soggetti interessati.
 
Art. 10
(Verbale della seduta)
1. Il verbale della seduta deve contenere l’indicazione dei presenti, della durata della riunione, dei componenti che si sono assentati nel corso della riunione nonché di quelli che hanno preventivamente giustificato l’assenza. Nel verbale si deve anche far menzione delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale. Esso deve inoltre indicare gli atti esaminati, il nome dei relatori e le decisioni adottate.
2. Qualora il Comitato decide che alla seduta partecipino solo i suoi componenti, la redazione del verbale viene affidata ad un componente designato dal Presidente.
3. Ciascun componente ha facoltà di chiedere che nel verbale venga specificata la motivazione del proprio voto e che proprie osservazioni e dichiarazioni siano inserite nel processo verbale al fine di illustrare il proprio pensiero rispetto all’argomento in trattazione.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. I processi verbali delle sedute del Comitato sono approvati di norma nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono; a tal fine devono pervenire ai componenti almeno 48 ore prima della riunione nel corso della quale sono approvati.
 
Art. 11
(Pubblicazione atti del Corecom)
1. Le deliberazioni a carattere generale assunte dal Comitato vengono pubblicate sul sito : www.corecom.marche.it .
 
Art. 12
(Nomina di consulenti esterni)
1. Il Comitato può disporre di far compiere studi, ricerche ed inchieste a consulenti esterni su questioni attinenti al perseguimento dei suoi scopi, nell’ambito dei mezzi finanziari a disposizione, nel rispetto della normativa vigente per la Pubblica amministrazione ed in particolare per l’Assemblea legislativa.
 
Art. 13
(Modificazioni del Regolamento)
1. Ogni modifica del presente Regolamento può esser proposta da almeno due componenti del Comitato in ogni seduta e messa all’o.d.g. e discussa nella riunione successiva. Una volta approvata a maggioranza assoluta dei componenti, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regionale Marche.
 
Art. 14
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.