CONSULTAZIONE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI NONCHÉ PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI FISSATA PER DOMENICA 24 E LUNEDÌ 25 MAGGIO 2026 (CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO FISSATO PER DOMENICA 7 E LUNEDÌ 8 GIUGNO 2026)
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 25 febbraio 2026 con il quale è stata fissata la data di svolgimento della consultazione per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026, si ricorda che a partire dal 9 aprile 2026 e fino alla chiusura delle operazioni di voto si devono osservare le principali disposizioni che regolano la comunicazione politica, l’accesso ai mezzi d’informazione e più in generale le attività di propaganda elettorale:
- legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica);
- decreto ministeriale 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della L. 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla L. 6 novembre 2003, n. 313);
- delibera AGCOM n. 122/24/CONS del 3 maggio 2024 (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024), pubblicata sul sito dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e valida anche per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissata per i giorni 24 e 25 maggio 2026.
In particolare, poiché le elezioni coinvolgono una percentuale di votanti inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale (cfr. Delibera Agcom n. 107/20/CONS), si richiamano le amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni elettorali al rispetto del divieto, stabilito al comma 1 dell’articolo 9 della citata legge 28/2000, di svolgere “attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
Questo significa che è vietata la pubblicizzazione di eventuali iniziative e azioni attraverso i canali di comunicazione istituzionale, a meno che non risulta caratterizzata da indispensabilità e impersonalità.
Parimenti è vietata qualunque attività di comunicazione ed informazione effettuata dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (anche dai singoli Gruppi consiliari), mediante l’utilizzo di risorse, personale e strutture assegnate agli stessi, a meno che non risulta caratterizzata da indispensabilità e impersonalità; le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono invece consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali: qualora però venga accertata una correlazione tra le attività svolte uti singuli e quelle realizzate in rappresentanza dell'Ente (ad esempio attraverso profili social, siti web, messaggistica Whatsapp, volantini e depliant elettorali) ne conseguirà l'imputabilità all’Ente medesimo delle attività e il contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 28/2000.
Inoltre si ricorda la consolidata posizione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo cui la concessione del patrocinio da parte delle pubbliche amministrazioni, con l’utilizzo del proprio logo, appare anch’essa in contrasto con il dettato dell’articolo 9 della legge 28/2000, se la pubblicizzazione dell’evento avviene tra il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni e la chiusura delle operazioni di voto, in quanto priva dei requisiti cui la norma àncora la possibile deroga al divieto sancito (impersonalità e indispensabilità dei contenuti).
Il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, nell’esercizio (sia d’ufficio sia su segnalazione di parte) della propria funzione di vigilanza, procede a svolgere l’attività istruttoria finalizzata all’adozione dei provvedimenti sanzionatori dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni concernenti tutte le attività di comunicazione istituzionale sopra descritte.
16 aprile 2026 (ultimo aggiornamento 16 aprile 2026)