La legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249 individua, tra le competenze dell'Agcom, in particolare all'art, 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6, la tenuta del Registro unico degli Operatori di comunicazione.

Il ROC ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

Con delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, entrata in vigore il 2 marzo 2009, è stato approvato il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.), che ha abrogato le disposizioni contenute nella delibera n. 236/01/CONS e nelle successive modifiche intervenute nel corso di questi anni, costituendo un testo unico in materia di organizzazione e tenuta del R.O.C..

Le attività relative alla gestione del Registro sono delegate, per le Regioni, ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.), per effetto dell'Accordo-quadro tra Agcom e Conferenze delle Regioni e dei Consigli regionali concluso in data 4 dicembre 2008 nonché della successiva sottoscrizione di specifiche convenzioni bilaterali tra l'Autorità e i singoli Comitati che già hanno aderito al processo di delega e che pertanto risultano abilitati a svolgere le funzioni ivi previste.

Il Registro degli operatori di Comunicazione (ROC) è una vera e propria anagrafe degli operatori di comunicazione, istituito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e delegato, per la parte relativa al territorio marchigiano, al Corecom Marche ( questo a seguito della stipula della convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra AGCOM, Regione Marche e Corecom Marche il 4 luglio 2013).

 

REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE
Responsabile: -- in fase di assegnazione --