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CONSULTAZIONE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE FISSATA PER DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 SETTEMBRE 2025


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale delle Marche n. 59 del 21 luglio 2025 con il quale è stata fissata la data di svolgimento della consultazione per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche per i giorni di domenica 28 e lunedi 29 settembre 2025 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 68 in pari data), si ricorda che a partire dal 14 agosto 2025 e fino alla chiusura delle operazioni di voto (29 settembre 2025) si devono osservare le principali disposizioni che regolano la comunicazione politica, l’accesso ai mezzi d’informazione e più in generale le attività di propaganda elettorale:

  • legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica);
  • decreto ministeriale 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della L. 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla L. 6 novembre 2003, n. 313);
  • delibera AGCOM n. 212/25/CONS (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle regioni Valle d’Aosta e Marche);
  • delibera AGCOM n. 398/24/CONS (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Emilia Romagna ed Umbria (ottobre - novembre 2024)), pubblicata sul sito dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e valida anche per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Marche fissate per i giorni 28 e 29 settembre 2025.

Il termine di cinque giorni previsto dal comma 1 dall’articolo 4 della delibera AGCOM n. 398/24/CONS decorre dalla data odierna (5 agosto 2025) giorno di pubblicazione della delibera AGCOM n. 212/25/CONS.

Il termine ultimo per l’accettazione dei MAG/3/ER è fissato nel giorno prima di quello in cui si svolgerà l'effettuazione del sorteggio che verrà fatto nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (articolo 6, comma 1 delibera AGCOM n. 398/24/CONS): a decorrere da quella data non saranno accettati nuovi MAG/3/ER da parte dei soggetti politici interessati.

In particolare, si richiama al rispetto del divieto, stabilito al comma 1 dell’articolo 9 della citata legge 28/2000, di svolgere “attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”

Questo significa che è vietata la pubblicizzazione di eventuali iniziative e azioni attraverso i canali di comunicazione istituzionale, a meno che non risulta caratterizzata da indispensabilità e impersonalità.

Parimenti è vietata qualunque attività di comunicazione ed informazione effettuata dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (nell’ambito dei Comuni anche dai singoli Gruppi consiliari), mediante l’utilizzo di risorse, personale e strutture assegnate agli stessi, a meno che non risulta caratterizzata da indispensabilità e impersonalità; le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono invece consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali: qualora però venga accertata una correlazione tra le attività svolte uti singuli e quelle realizzate in rappresentanza dell'Ente (ad esempio attraverso profili social, siti web, messaggistica Whatsapp, volantini e depliant elettorali) ne conseguirà l'imputabilità all’Ente medesimo delle attività e il contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 28/2000.

Inoltre si ricorda la consolidata posizione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo cui la concessione del patrocinio da parte delle pubbliche amministrazioni, con l’utilizzo del proprio logo, appare anch’essa in contrasto con il dettato dell’articolo 9 della legge 28/2000, se la pubblicizzazione dell’evento avviene tra il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni e la chiusura delle operazioni di voto, in quanto priva dei requisiti cui la norma àncora la possibile deroga al divieto sancito (impersonalità e indispensabilità dei contenuti).

Il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, nell’esercizio (sia d’ufficio sia su segnalazione di parte) della propria funzione di vigilanza, procede a svolgere l’attività istruttoria finalizzata all’adozione dei provvedimenti sanzionatori dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni concernenti tutte le attività di comunicazione istituzionale sopra descritte.


 
24 luglio 2025 (ultimo aggiornamento 7 agosto 2025)

 IN EVIDENZA


In forza della chiusura degli uffici amministrativi di supporto al Corecom Marche,
decisa dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale,
nella settimana dall'11 al 14 agosto 2025 non è svolta l'ordinaria attività.


(31 luglio 2025)

LA CORRETTA COMUNICAZIONE IN PAR CONDICIO

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Ultimo aggiornamento 22/07/2025

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