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CONSULTAZIONE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI NONCHÉ PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI FISSATA PER DOMENICA 25 E LUNEDI 26 MAGGIO 2025 E CONSULTAZIONE REFERENDARIA FISSATA PER DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 (DATA ANCHE DI EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO)


Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2025 con il quale è stata fissata la data di svolgimento della consultazione per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali per i giorni di domenica 25 e lunedi 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025 e visti i decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025 (pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in pari data) con i quali sono stati indetti cinque referendum popolari abrogativi per i giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025, si ricorda che a partire dal 31 marzo 2025 e fino alla chiusura delle operazioni di voto si devono osservare le principali disposizioni che regolano la comunicazione politica, l’accesso ai mezzi d’informazione e più in generale le attività di propaganda elettorale:

  • legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica);

  • decreto ministeriale 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della L. 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla L. 6 novembre 2003, n. 313);

  • delibera AGCOM 102/25/CONS dell'8 aprile 2025 (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione parziale dell’art. 9, comma 1, lettera b) e lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, l’abrogazione parziale dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, l’abrogazione parziale del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e l’abrogazione parziale dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025);

  • delibera AGCOM n. 122/24/CONS del 3 maggio 2024 (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024), pubblicata sul sito dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e valida anche per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissata per i giorni 25 e 26 maggio 2025.

In particolare, si richiama al rispetto del divieto, stabilito al comma 1 dell’articolo 9 della citata legge 28/2000, di svolgere “attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Questo significa che se l’organizzazione di eventi nel periodo su indicato è di per sè consentita, è vietata, invece, la pubblicizzazione degli stessi attraverso i canali di comunicazione istituzionale, a meno che non risulta caratterizzata da indispensabilità e impersonalità.

Parimenti è vietata qualunque attività di comunicazione ed informazione effettuata dalla pubblica amministrazione interessata (anche dai singoli Gruppi consiliari), mediante l’utilizzo di risorse, personale e strutture assegnate agli stessi, a meno che non risulta caratterizzata da indispensabilità e impersonalità; le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono invece consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali: qualora però venga accertata una correlazione tra le attività svolte uti singuli e quelle realizzate in rappresentanza dell'Ente (ad esempio attraverso profili social, siti web, messaggistica Whatsapp, volantini e depliant elettorali) ne conseguirà l'imputabilità all’Ente medesimo delle attività e il contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 28/2000.

Inoltre, si ricorda la consolidata posizione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo cui la concessione del patrocinio da parte delle pubbliche amministrazioni, con l’utilizzo del proprio logo, appare anch’essa in contrasto con il dettato dell’articolo 9 della legge 28/2000 se l’evento e/o la sua pubblicizzazione avvengono nel periodo di interesse, anche laddove l’attività di diffusione del materiale di comunicazione che lo contiene è posta in essere da un soggetto terzo non qualificabile come pubblica amministrazione.

Il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, nell’esercizio sia d’ufficio sia su segnalazione di parte della propria funzione di vigilanza, procede a svolgere l’attività istruttoria finalizzata all’adozione dei provvedimenti sanzionatori dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che, per le consultazioni amministrative dei Comuni di Osimo e Sant’Elpidio a mare, concernono tutte le attività di comunicazione istituzionale sopra descritte mentre, relativamente alle campagne referendarie trovano applicazione soltanto nei casi in cui le attività di comunicazione istituzionale, direttamente o indirettamente, riguardino le tematiche connesse ai quesiti referendari.

AGCOM: Referendum 8 e 9 giugno 2025 e elezioni comunali 25 e 26 maggio 2025.


 
1 aprile 2025 (ultimo aggiornamento 30 aprile 2025)

HAVE CARE OF PEACE

Progetto Corecom per le scuole
Servizio Tgr Marche del 24 luglio sul progetto "have care of peace".
In studio la Presidente del Corecom marche Cinzia Grucci

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Ultimo aggiornamento 25/03/2025

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