Il diritto di rettifica disciplinato dalla Legge 6 agosto 1990, n.223 e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, n.255 consiste nella facoltà da parte dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità di richiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate.

La rettifica, pertanto, si configura come strumento di comunicazione aggiuntiva che, controbilanciando le notizie diffuse tutela (il diritto a non vedere alterata la propria identità personale, morale ed ideale) e contribuisce ad arricchire e a differenziare le "voci" indirizzate al pubblico ai fini di una completa e corretta informazione.

I Co.Re.Com. gestiscono tale normativa sul territorio regionale. I soggetti interessati devono comunicare per iscritto tramite E-mail, Fax o per posta la richiesta di rettifica entro 24 ore dalla diffusione della presunta diffamazione da parte dell'organo di informazione.

 

DIRITTO DI RETTIFICA
Responsabile: -- in fase di assegnazione --

 

 MAGGIORI INFORMAZIONI
Come attivare la procedura per il diritto di rettifica