COME ATTIVARE LA PROCEDURA PER IL DIRITTO DI RETTIFICA

La proposizione dell'istanza, la fase istruttoria del procedimento, la fase decisoria

Nell'ambito di tale procedimento, l'esigenza fondamentale è che il pronunciamento sulla fondatezza della richiesta sia svolto in tempi estremamente brevi al fine si assicurare la necessaria effettività ed efficacia alle dichiarazioni rettificative.

Come rilevato, le fasi in cui si articola il procedimento in materia di rettifica, sono sufficientemente dettagliate dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n.223 e dal Capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n' 255.

Tuttavia si evidenzia:

  1. Proposizione dell'istanza
    Come specificato al comma 2 dell'articolo 10 il soggetto che si ritiene leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica, deve preliminarmente inoltrare la propria richiesta al concessionario (pubblico o privato). Soltanto qualora la rettifica non sia stata accolta, l'interessato potrà inoltrare la relativa istanza, con allegata documentazione comprovante l'avvenuta richiesta all'emittente e l'eventuale rifiuto della stessa, ai Co. Re.Com, che provvederanno a svolgere il relativo procedimento.
    Pertanto, nel caso di richiesta di rettifica direttamente inoltrata ai Co.re.com., sarà cura dell'ufficio responsabile comunicare all'istante la corretta procedura delineata dal citato articolo 10.

    Le competenze in materia di rettifica dell'Autorità (oggetto di delega ai Co.re.com.) attengono esclusivamente al settore radiotelevisivo. Ne deriva che tutte le istanze di rettifica riguardanti il settore della stampa, che molto spesso vengono erroneamente inoltrate all'Autorità, risultano inammissibili. Sarà pertanto cura dell'ufficio responsabile comunicare all'istante (Modello C) la corretta procedura da seguire per la tutela dei propri diritti.
     
  2. Fase istruttoria del procedimento
    Ricevuta la richiesta di rettifica, completa di tutti i requisiti indicati dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, l'ufficio responsabile/il responsabile del procedimento provvederà a comunicare l'avvio del procedimento al richiedente (Modello B) ed all'emittente (Modello A) al fine di acquisire copia della registrazione (formato VHS) della trasmissione. Su tale ultimo punto si evidenzia che ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n.223, i concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi. Il mancato rispetto di tale obbligo è sanzionato dall'articolo 31 della medesima legge.

    Qualora la richiesta di rettifica non risulti completa degli elementi indicati dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, sarà cura dell'ufficio responsabile comunicare all'istante l'inidoneità della stessa a dare avvio al procedimento e a richiedere l'integrazione degli elementi mancanti.
     
  3. Fase decisoria
    Il Provvedimento che, riconoscendo fondata la richiesta, ordina la rettifica (Modello D) deve essere notificato all'emittente ed al richiedente.

    Il Provvedimento che, non riconoscendo fondata la richiesta di rettifica, archivia il procedimento (Modello E) deve essere comunicato alle parti con raccomandata con avviso di ricevimento.

    Come specificato dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 la rettifica deve concernere fatti su cui verte la discordanza e non valutazioni o commenti. Inoltre, ciò che rileva ai fini dell'esercizio del diritto, non è l'intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico, ma l'oggettivo divario fra la notizia resa e la realtà. Pertanto risulta assolutamente irrilevante il fatto che l'emittente, in molti casi, dichiari di non aver inteso denigrare o squalificare la figura del richiedente.