CORTE UE, IMPRESE TLC TENUTE A VERSARE CANONE A AGCOM

Interpretazione richiesta dal Tar del Lazio su due gruppi di cause promosse da operatori italiani

Le compagnie di telecomunicazioni sono tenute a versare un diritto per coprire i costi di funzionamento sostenuti dall'Agcom e non finanziati dallo Stato, nei limiti previsti dalla legge. Così la Corte Ue in risposta al Tar del Lazio, su due gruppi di cause promosse da Vodafone, Omnitel NV, Fastweb, Wind Telecomunicazioni, Telecom Italia e Sky Italia. Il Tar si era rivolto alla Corte di giustizia, per un'interpretazione della direttiva 'autorizzazioni' e la verifica della sua compatibilità con la disciplina italiana.     
In un primo gruppo di cause, Vodafone Omnitel Nv, Sky Italia, Telecom Italia, Wind Telecomunicazioni e Fastweb, hanno chiesto al Tar del Lazio di annullare le delibere con cui l'Agcom ha contestato loro il mancato versamento, per il quinquennio 2006-2010, di una parte del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'autorità nazionale di garanzia (14.593.034 euro per Vodafone Omnitel, 519.977 euro per Fastweb, 2.966.985 euro per Wind, 26.754.093 euro per Telecom Italia, 9.625.022 per Sky Italia).
In un  secondo gruppo di cause, sempre davanti al TAR Lazio, Wind, Telecom Italia e Fastweb, chiedono l'annullamento della delibera Agcom dell'11 novembre 2010 relativa alla misura e alla modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le comunicazioni per l'anno 2011 (che fissa la contribuzione dovuta all'Autorità pari all'1,8 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della stessa, con un aumento del 20% rispetto al 2010).
Il Tar del Lazio si era rivolto alla Corte di giustizia, chiedendole di interpretare la direttiva 'autorizzazioni' e di verificare la compatibilità con la disciplina italiana. Con la sentenza di ieri, la Corte ha stabilito che la direttiva Ue ''non osta'' alla disciplina di uno Stato membro, quindi le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall'autorità nazionale di regolamentazione e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto sia ''esclusivamente'' destinato alla copertura di costi relativi ad alle attività previste dal “paragrafo 1 lettera a”  della disposizione. (ANSA)