DELIBERA N. 51/13/CSP

Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120

L’AUTORITÁ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 maggio 2013;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, come successivamente modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive” e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive»;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 34, commi 1, 3 e 5, del “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, è attribuito all’Autorità il compito di adottare con procedure di co-regolamentazione la disciplina di dettaglio contenente l’indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche e le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto;

CONSIDERATO che l’Autorità, stante la complessità di predisposizione della disciplina da adottare, unitamente alla necessità di attivare una procedura di co-regolamentazione, ha rilevato la necessità di costituire un tavolo tecnico aperto a tutti i soggetti interessati al fine di esaminare proposte in merito all’individuazione degli accorgimenti tecnici da adottare per il raggiungimento delle finalità indicate dall’articolo 34 del “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 e di pervenire alla individuazione di una soluzione il più possibile condivisa in vista del provvedimento finale;

VISTA la delibera n. 224/12/CSP del 4 ottobre 2012 recante “Costituzione del tavolo tecnico per l’adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”;

VISTI gli esiti dei lavori del tavolo tecnico conclusi in data 18 dicembre 2012 con una proposta comune presentata dagli operatori ed associazioni rappresentative delle emittenti locali partecipanti;

CONSIDERATO che la suddetta proposta comune degli operatori presenti al tavolo tecnico prevedeva, tra l’altro, che i programmi destinati agli adulti vengano offerti con una funzione di controllo parentale che “consenta al fornitore del servizio di media audiovisivo a richiesta di lasciare all’utente maggiorenne la facoltà di disattivare stabilmente la funzione di controllo parentale”, divergendo – come evidenziato nel corso dei lavori del tavolo tecnico dal Consiglio Nazionale degli Utenti – dal criterio generale che la norma impone espressamente di attuare, consistente nell’adozione di un sistema di controllo parentale che inibisca selettivamente l’accesso al contenuto classificabile a visione non libera, salva la possibilità per l’utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione;

CONSIDERATO che nella procedura di co-regolamentazione - intesa quale strumento giuridico di collegamento e collaborazione tra gli operatori privati ed il soggetto pubblico nel perseguimento di obiettivi pubblici - sussiste in capo a quest’ultimo la facoltà/responsabilità di ricondurre il testo adottato con detta procedura dal concorso dei soggetti privati ai principi e ai criteri che la normativa primaria ha espressamente indicato nel caso in cui la regolamentazione scaturita se ne discosti;

CONSIDERATO che la Commissione, nella riunione del 10 gennaio 2013, ha stabilito di sottoporre all’esame degli operatori ed associazioni rappresentative delle emittenti locali partecipanti al tavolo tecnico talune modifiche al testo formulato nella suddetta proposta comune ritenute opportune al fine di soddisfare le condizioni richieste dalla legge specificando, in particolare, che l’abilitazione alla visione dei contenuti classificabili a visione non libera può avvenire esclusivamente mediante l’inserimento, ad ogni accesso da parte dell’utente maggiorenne, di un codice segreto, personale, specifico e individualizzato non disattivabile stabilmente;

CONSIDERATO che gli operatori e le associazioni interessate, dopo aver preso cognizione delle modifiche proposte dall’Autorità, nella riunione tenutasi in data 27 marzo 2013 hanno espresso le loro posizioni al riguardo rilevando l’opportunità di prevedere la facoltà per l’utente maggiorenne di disattivazione stabile della funzione di controllo parentale e la fissazione di un termine superiore rispetto a quello indicato dall’Autorità per la eventuale modifica degli attuali sistemi tecnici di erogazione e controllo dei contenuti, nonché pur nell’ipotesi di esclusione della possibilità di disabilitazione stabile della funzione di controllo, di prevedere comunque la facoltà di ripersonalizzazione del codice da parte dell’utente;

RITENUTO, a fronte delle osservazioni formulate dai partecipanti al tavolo tecnico, che le esigenze di tutela dei minori, i criteri generali indicati dall’articolo 34, comma 5 TUSMAR, e i vincoli tecnici, economici e organizzativi rappresentati da ciascuna delle possibili soluzioni tecniche, siano adeguatamente conciliati da una regolamentazione che precisi che l’impiego da parte dell’utente maggiorenne, secondo le diverse modalità tecniche, del PIN integrante meccanismo del controllo specifico e selettivo dell’accesso debba essere effettuato ad ogni richiesta di fruizione (accesso o acquisto) dei contenuti classificati come a visione non consentita ai minori in quanto gravemente pregiudizievoli, ferme restando la facoltà dell’utente maggiorenne di disabilitare stabilmente l’eventuale controllo parentale generale residente nei dispositivi di ricezione e le procedure di personalizzazione e impostazione, modifica e, ove tecnicamente possibile, ripersonalizzazione del PIN;

RITENUTO di dover prevedere, tenuto conto della necessità di interventi tecnici finalizzati alla realizzazione delle modifiche dei sistemi di diffusione e codifica dei segnali di trasmissione e dei relativi decodificatori, un periodo transitorio della durata di tre mesi dalla entrata in vigore del Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all’articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per l’aggiornamento delle procedure tecniche intese all’implementazione del controllo parentale come richiesto dal testo regolamentare;

RILEVATO che le osservazioni emerse nel corso del tavolo tecnico e le esigenze manifestate dagli operatori intervenuti, sono state tenute in considerazione nella formulazione finale del testo;

RITENUTO, per l’effetto, che la disciplina recata dal testo risulta a tutti gli effetti adottata con procedure di co-regolamentazione, derivando dalla interlocuzione delle parti interessate e constando di un testo sostanzialmente condiviso;

VISTI gli atti del procedimento e la nota predisposta dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È approvato il provvedimento recante “Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”, riportato nell’Allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Il regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nel sito internet dell’Autorità www.agcom.it.

3. Ai sensi dell’articolo 34, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come successivamente modificato e integrato, i fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla disciplina di dettaglio di cui alla presente delibera entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento dell’Autorità.

La presente delibera è pubblicata nel sito web dell’Autorità.
Roma, 3 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

 
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