Agcom: nuovo termine per la comunicazione annuale delle imprese editrici richiedenti i contributi ex L. 250/1990

Entro il 30/04/2012 le imprese che hanno richiesto i contributi per l’editoria sono tenute a comunicare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le informazioni aggiornate al 31/12/2011 relative alla composizione degli organi amministrativi, nonché i dati riguardanti le situazioni di collegamento e di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
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E’ quanto prevede l’art. 2 della delibera Agcom n. 44/12/CONS al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni del Protocollo d’intesa del 20/09/2011 relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (DIE). Tale documento stabilisce infatti che il Servizio Ispettivo e Registro dell’Agcom, una volta ricevuto dal DIE l’elenco dei soggetti richiedenti i predetti contributi, è tenuto a svolgere, di norma entro il 30 novembre di ogni anno, gli adempimenti connessi all’applicazione dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 223/2010. Trattasi in particolare delle attestazioni che l’Agcom deve rendere al DIE relativamente alle imprese che richiedano i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell’articolo 4 della L. 250/1990, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della L. n. 388/2000. Le citate attestazioni riguardano, oltre alla regolarità dell’iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (R.O.C.), la conformità degli assetti societari alla normativa vigente e l’assenza di situazioni di controllo e/o collegamento ex art. 2359 c.c., così come richiesto dalla Legge n. 250/1990. Al fine di permettere, dunque, l’attività di raccolta e verifica delle dichiarazioni rese al Registro degli operatori di comunicazione dai soggetti richiedenti i sopra detti benefici, è stato previsto che i medesimi soggetti debbano inviare all’Autorità, a mezzo PEC all’indirizzo agcom@cert.agcom.it, entro il 30/04/2012, i modelli 4/ROC, 12/1/ROC, 12/2/ROC, 12/3/ROC e 12/4/ROC (previsti dalla delibera n. 666/08/CONS recante il regolamento sulla organizzazione e tenuta del R.O.C.) Nello specifico, le imprese dovranno fornire: le informazioni, aggiornate al 31/12/2011, relative alla composizione degli organi amministrativi delle persone giuridiche eventualmente presenti nella propria catena partecipativa; limitatamente agli editori, le informazioni, aggiornate al 31/12/2011, relative alla composizione degli organi amministrativi del proprietario della testata e delle persone giuridiche presenti nella catena partecipativa di quest’ultimo; le dichiarazioni relative alle situazioni di controllo o collegamento in essere nel corso dell’anno 2011, oppure l’assenza delle stesse situazioni. Le restanti dichiarazioni supplementari di cui all’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS aggiornate al 31/12/2011 saranno comunicate dalle medesime imprese nell’ambito della comunicazione annuale 2012 relativa all’anno 2011 tramite il portale www.roc.agcom.it. Precisa poi la recente delibera che le dichiarazioni del controllante di cui all’articolo 8 dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS devono essere inviate telematicamente al sistema informativo automatizzato del R.O.C., attraverso i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC e 12/3/ROC, entro 30 giorni decorrenti dal fatto o dal negozio giuridico che determina l’acquisizione del controllo. Per l’anno 2012, la comunicazione annuale delle imprese in questione si intenderà effettuata il giorno in cui verrà trasmesso l’ultimo adempimento richiesto. Alla luce delle innovazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011) in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, la delibera n. 44/12/CONS ha poi modificato l’art. 14 dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, stabilendo che le certificazioni di iscrizione al R.O.C. sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e non sono prodotte agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. L’attribuzione del numero di iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della normativa vigente.

(Fonte NewsLine.it)