ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022

In vista del prossimo appuntamento elettorale previsto per domenica 25 settembre 2022 con l’indizione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, si rinnova l'invito a prestare attenzione alla normativa che regola la comunicazione politica, l’accesso ai mezzi d’informazione e più in generale le attività di propaganda elettorale.
Elezioni 2022

In vista del prossimo appuntamento elettorale previsto per domenica 25 settembre 2022 con l’indizione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, si rinnova l'invito a prestare attenzione alla normativa che regola la comunicazione politica, l’accesso ai mezzi d’informazione e più in generale le attività di propaganda elettorale. Precisamente, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto con il quale il Presidente della Repubblica ha convocato i comizi elettorali (21 luglio 2022) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 settembre 2022), sono in vigore le principali disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), meglio nota come legge sulla par condicio, nonché le disposizioni di attuazione della disciplina medesima dettate dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e le disposizioni per la comunicazione elettorale dettate, per la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

In particolare per le attività di informazione e comunicazione svolte dalla Giunta regionale e dall’Assemblea legislativa regionale e da tutti gli organi ed organismi che operano al loro interno, le cui attività sono disciplinate e finanziate rispettivamente con norme e risorse di natura pubblica, vige, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge 28/2000 su citata, il divieto di svolgere “attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Si ricorda che la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (articolo 1, comma 5).

L'obiettivo perseguito dal legislatore attraverso il divieto suddetto è quello di evitare che la “comunicazione istituzionale” possa trasformarsi in un vantaggio per qualche soggetto politico e che siano impiegate risorse pubbliche in una comunicazione che può essere considerata “di parte”.

In questo senso, tutte le amministrazioni pubbliche, in periodo elettorale, possono continuare a svolgere la propria comunicazione solo, come detto, se risulta indispensabile per “l'assolvimento delle proprie funzioni” (e questo può essere legato ad una valutazione soggettiva, caso per caso) ma devono avere l'accortezza e la correttezza di comunicare in modo del tutto “impersonale” (e questo può essere misurato in modo oggettivo).Quindi, da una parte, viene fatta salva la comunicazione istituzionale intesa come servizio necessario ai cittadini, utile per la comunità di riferimento; dall'altra, sono ammesse solo quelle forme di comunicazione che interessano le amministrazioni pubbliche nel loro complesso, vietando ogni forma di comunicazione di tipo politico o attinente ai singoli individui. Ciò ovviamente non esclude che i soggetti titolari di cariche pubbliche, possano svolgere attività di propaganda elettorale; questa però deve avvenire al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali (cioè non in veste ufficiale di rappresentante dell’Ente) e senza utilizzare mezzi, risorse, personale e strutture della pubblica amministrazione.