REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA

Articolo 1
Oggetto

  1. Il presente Regolamento disciplina l’accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (di seguito denominata Sede regionale RAI), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n.103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), del comma 1, dell’articolo 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e della lettera o) del comma 2 dell’articolo 10, della legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni CORECOM).

Articolo 2
Domanda di accesso

  1. I soggetti collettivi organizzati di cui all’articolo 6 della legge 103/1975, che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse nelle Marche dalla sede regionale RAI, debbono presentarne domanda al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, (di seguito denominato Corecom).
  2. La domanda, a pena di inammissibilità, è redatta compilando debitamente in ogni sua parte l’apposito modello di cui all’allegato A) di questo Regolamento e pubblicato, in formato editabile sul sito web istituzionale del Corecom nell’apposita sezione “Programmi per l’accesso” e deve contenere:
  1. la denominazione, l’eventuale sigla identificativa ed i dati relativi alla sede ed al rappresentante legale;
  2. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o semplice o dell’indirizzo postale dove si vuole ricevere ogni comunicazione da parte del Comitato relativa al procedimento;
  3. i dati relativi alla tipologia giuridica e alle caratteristiche organizzative del soggetto;
  4. il titolo e il contenuto in sintesi del programma da ammettere alla trasmissione per il quale si inoltra domanda di accesso, con indicazione specifica:
    1. della durata del programma, la quale non può comunque superare 5 (cinque) minuti per la televisione e 3 (tre) minuti per la radio;
    2. di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell’interesse sociale, culturale e informativo e l’attualità del programma;
    3. delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto del programma.
  5. l’eventuale richiesta di collaborazione tecnica gratuita da parte della Sede regionale RAI per soddisfare esigenze minime di base della registrazione del programma;
  6. l’impegno, ai sensi dell'articolo 6 della legge 103/1975, da parte del soggetto richiedente affinché durante la trasmissione del programma dell'accesso sia evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi “marchio” o “logo” utilizzato commercialmente;
  7. la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma.
  1. La domanda, sempre a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente e dal designato responsabile indicato alla lettera g) del comma 2 e deve essere corredata di:
  1. una copia dello statuto o dell'atto costitutivo in vigore;
  2. una copia del processo verbale da cui risulta la nomina del rappresentante legale;
  3. una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità o di altro documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” dei due sottoscrittori.
  1. La domanda è inviata e fanno fede rispettivamente la data del ricevimento, la data del timbro postale di spedizione e quella di trasmissione della posta elettronica certificata o ordinaria, entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente a quello di inizio del quadrimestre a cui si riferisce, esclusivamente con una delle seguenti modalità:
  1. tramite consegna a mano presso la sede del Corecom, sita ad Ancona in piazza Cavour n. 23, in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di partecipazione all’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio pubblico”;
  2. tramite posta raccomandata A/R, in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di partecipazione all’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio pubblico, al seguente indirizzo: Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, piazza Cavour n. 23 – 60121 Ancona;
  3. tramite posta elettronica certificata (PEC) proveniente dall’indirizzo del richiedente, il cui oggetto deve indicare la dicitura “Domanda di partecipazione all’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio pubblico”, al seguente indirizzo PEC: assemblea.marche.corecom@emarche.it;
  4. tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) proveniente dall’indirizzo del richiedente il cui oggetto deve indicare la dicitura “Domanda di partecipazione all’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio pubblico”, al seguente indirizzo e-mail: corecom@regione.marche.it.
  5. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per ogni quadrimestre e le domande pervenute fuori termine sono prese in considerazione per il successivo quadrimestre.
  6. Il Corecom esamina le domande di accesso e decide sulla loro ammissibilità, l’eventuale inammissibilità è comunicata al soggetto richiedente.

 

Articolo 3
Piano dell’accesso alle trasmissioni

 

  1. Il Corecom, entro il 30 settembre di ogni anno, delibera di norma gli indirizzi di rilevante interesse sociale, culturale e informativo che intende perseguire con l’approvazione di ciascun Piano dell’accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive diffuse nelle Marche dalla sede regionale RAI (di seguito Piano) mirando, in via prioritaria, a valorizzare e sostenere l’auto promozione di tutti quei soggetti collettivi che svolgono la propria attività con valenza locale e/o regionale.
  2. Il Corecom, nel mese precedente a quello di ogni quadrimestre dell’anno solare, sulla base delle domande pervenute e risultate ammissibili, approva il Piano.
  3. Il Piano contiene:

a) l’individuazione dei soggetti ammessi all’accesso;

b) la ripartizione tra i soggetti di cui alla lettera a) degli spazi radiofonici e televisivi messi a disposizione dalla sede regionale RAI sulla base del relativo Protocollo d’intesa tra Co.re.com e sede regionale RAI;

c) l’individuazione dei soggetti per i quali è prevista la collaborazione gratuita della sede regionale RAI per la realizzazione del programma.

  1. Per la predisposizione del Piano il Co.re.com deve attenersi ai seguenti criteri di priorità:

a) rispetto degli indirizzi di rilevante interesse sociale, culturale e informativo individuati e miranti a valorizzare e sostenere l’auto promozione di tutti quei soggetti collettivi che svolgono la propria attività con valenza locale e/o regionale;

b) precedenza ai soggetti che dichiarino specifiche esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto del programma;

c) programmi realizzati con mezzi propri, dando precedenza a quelli realizzati con le moderne tecnologie mediatiche;

d) ordine cronologico di presentazione delle domande;

e) precedenza ai soggetti che non abbiano mai usufruito dell'accesso;

f) in caso di ulteriore parità di posizione in graduatoria, il Corecom tiene conto dell'attualità dell'argomento proposto.

  1. Nella deliberazione relativa al Piano è dato atto anche delle domande di accesso respinte con le relative motivazioni.
  2. Il Piano è notificato a tutti i soggetti interessati, è trasmesso per l’esecuzione alla Sede regionale RAI e, per conoscenza, alla Sottocommissione parlamentare per l’accesso ed è, altresì, pubblicato sul sito web istituzionale del Corecom.

 

Articolo 4
Ricorsi

 

  1. Avverso la deliberazione del Corecom di cui all’articolo 3 è ammesso ricorso, al Corecom medesimo, entro dieci giorni dalla sua notifica ai soggetti interessati.
  2. Il ricorso è indirizzato al Presidente del Corecom e deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.
  3. Il Corecom delibera sul ricorso entro venti giorni dalla ricezione dello stesso e la relativa deliberazione è notificata al ricorrente.
  4. Il ricorso non sospende l’esecuzione della programmazione quadrimestrale alla quale si riferisce.

 

Articolo 5
Realizzazione dei programmi

 

  1. La realizzazione dei programmi ammessi all’accesso è effettuata dal soggetto collettivo organizzato con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita della Sede regionale RAI per le esigenze minime di base.
  2. Fermo restando il rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale, il soggetto ammesso osserva per quanto concerne contenuto, formati e standard tecnici del programma da realizzare quanto espressamente stabilito nel relativo Protocollo d’intesa tra Corecom e Sede regionale RAI, (di seguito denominato Protocollo).
  3. Il soggetto, che realizza il programma radiofonico o televisivo esclusivamente con mezzi propri all’esterno della Sede regionale RAI, lo consegna al Corecom entro venti giorni lavorativi dalla notifica della deliberazione concernente il Piano.
  4. Il Corecom verifica la conformità del programma consegnato a quanto dichiarato nella domanda di accesso. Se conforme lo trasmette alla Sede regionale RAI, altrimenti può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione alla Sede stessa e al soggetto interessato.
  5. La Sede regionale RAI verifica la conformità del programma trasmessogli dal Corecom ai criteri tecnici fissati nel Protocollo e, più in generale, l’idoneità alla messa in onda dello stesso.
  1. Qualora la sede regionale RAI non ravvisi la conformità o l’idoneità del programma ai sensi del comma 5, indica al soggetto interessato, tramite il Corecom le modifiche da apportare al programma stesso, al fine di consentire la messa in onda. In tal caso il programma è inserito nel Piano del successivo quadrimestre.
  2. In caso di programmi da realizzarsi con la collaborazione tecnica gratuita della Sede regionale RAI, questa prende gli opportuni accordi operativi con il soggetto interessato

 

 

Articolo 6
Sanzioni

 

  1. Il Corecom, qualora sia ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può annullare la messa in onda del programma stesso e con decisione motivata, negare il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più Piani e proporre alla Commissione parlamentare l'inibizione dei rappresentanti del soggetto collettivo organizzato e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

 

 

Articolo 7
Entrata in vigore e diffusione

 

  1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Corecom.
  2. Di esso è assicurata la più ampia diffusione attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal Corecom.

 

 
ALLEGATI: