DELIBERA AGCOM N. 138/14/CONS

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA FISSATA PER IL GIORNO 25 MAGGIO 2014

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 2 aprile 2014;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9;
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”;
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di seguito Testo unico;
VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 4;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”;
VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali”;
VISTO il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
VISTO l’Atto del 20 settembre 1976 relativo all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 2002/722/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002;
VISTA la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante “Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo”, come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, recante “Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”;
VISTA la decisione n. 2013/299/UE, Euratom del 14 giugno 2013 del Consiglio dell’Unione Europea con la quale le date per le elezioni europee, originariamente fissate per il mese di giugno 2014, sono state spostate ai giorni compresi tra il 22 e il 25 maggio 2014;
VISTO il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n, 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014)”, e in particolare l’articolo 1, comma 399;
RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014, è stata definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla campagna elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia prevista per il giorno 25 maggio 2014 e si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

Art. 2
(Soggetti politici)

1. Ai fini del successivo Capo I del Titolo II si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) le forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa all’Autorità entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l’appartenenza a più di una forza politica;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;
d) il Gruppo Misto della Camera dei Deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d’intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.
2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, si intendono per soggetti politici:
a) le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;
b) le liste, diverse da quelle di cui alla precedente lett. a), che sono rappresentatitive di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

CAPO I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI
DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE NAZIONALI

Art. 3
(Riparto degli spazi di comunicazione politica)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall’art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti come segue:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature per le elezioni europee, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d) per il settanta per cento in modo paritario e per il trenta per cento in proporzione alla loro forza parlamentare;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, il tempo disponibile è ripartito, con criterio paritario, tra tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 2.
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento per ogni ciclo di due settimane e curando altresì un’equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate dalle emittenti televisive nazionali in contenitori con cicli a cadenza di due settimane all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo fax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalità.
6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate, ai sensi dell’art. 32-quinquies, comma 1, del Testo unico.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.

Art. 4
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all’art. 2, comma 2, quando siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Art. 5
(Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, recante l’indicazione dell’indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EE, reso disponibile nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo fax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EE, reso disponibile nel sito web dell’Autorità.
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo fax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in tanti ambiti territoriali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori, salvi i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. b). A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EE, reso disponibile nel sito web dell’Autorità.

Art. 6
(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell’Autorità, alla presenza di un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

Art. 7
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e dell’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche. Essi curano altresì che sia assicurata, ove possibile, un’equilibrata rappresentanza di genere.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma così da non esercitare, neanche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, riscontrabili dai dati del monitoraggio del pluralismo, ed osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale.
4. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza dell’informazione, l’esposizione della pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti politici alla testata. Nei notiziari deve essere evitato un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo anno.
5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.
6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all’art. 2 e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
7. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Art. 8
(Attività di monitoraggio e criteri di valutazione)

1. Ai fini di cui all’art. 7, l’Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata.
2. I dati relativi ai notiziari monitorati sono resi pubblici sul sito internet dell’Autorità unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata ogni quattordici giorni, salvo quanto previsto al successivo comma 8.
3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire ogni settimana dall’Autorità, che ne assicura la trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente, e comunque entro la settimana in corso, eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente.
4. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, l’Autorità verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature. Ai fini della decisione, l’Autorità può tenere conto, quale fattore sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico.
5. L’Autorità verifica altresì, alle medesime scadenze indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del format e della periodicità di cascun programma. Con la stessa cadenza, l’Autorità pubblica i relativi dati di monitoraggio.
6. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzi uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti politici concorrenti in violazione del principio della parità di trattamento, l’Autorità ordina all’emittente di procedere al riequilibrio in favore del soggetto politico che risulti pretermesso, nei termini e con le modalità specificate nel provvedimento medesimo.
7. In ogni caso, entro la fine della campagna elettorale, ciascuna testata deve assicurare l’equilibrio tra tutti i soggetti politici concorrenti nel più rigoroso rispetto dei principi enunciati nell’art. 7 e, specificamente, del principio della parità di trattamento, anche tenuto conto delle azioni di riequilibrio avviate a seguito di specifici ordini impartiti dall’Autorità. A tal fine, entro il sest’ultimo giorno antecedente la data del voto (lunedì 19 maggio 2014), l’Autorità procede ad una verifica dei tempi complessivamente fruiti da ciascun soggetto politico nei programmi di informazione diffusi da ciascuna testata affinché gli eventuali squilibri rilevati siano recuperati prima della fine della campagna elettorale.
8. Le verifiche di cui ai commi 4 e 5 sono effettuate dall’Autorità con cadenza settimanale a far tempo dalla terza settimana che precede il voto.

Art. 9
(Programmi diffusi all’estero)

1. Le emittenti nazionali private i cui programmi sono diffusi all’estero assicurano un’informazione completa sul dibattito politico, sul sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto e sulle modalità di partecipazione alla vita politica dell’Unione al fine di assicurare ai cittadini residenti negli altri Stati membri dell’Unione europea adeguata conoscenza di tali tematiche.
2. Le emittenti nazionali private i cui programmi sono ricevuti all’estero assicurano adeguata informazione ai cittadini che votano all’estero.
3. In caso di soggetti esercenti più reti televisive con diffusione o ricezione all’estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.

Art. 10
(Illustrazione delle modalità di voto)

1. Nei trenta giorni precedenti la data del voto le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni europee di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per i malati intrasportabili.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI
DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE PRIVATE LOCALI

Art. 11
(Programmi di comunicazione politica)

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere dalla data di entrata in vigore della presente delibera e fino alla chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 2.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli di due settimane dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l’Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità.
5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.

Art. 12
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all’art. 2, comma 2;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Art. 13
(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici
relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, recante l’indicazione dell’indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EE resi disponibili sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l’Autorità, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successivamente apportata al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EE resi disponibili sul sito web dell’Autorità.
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo fax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EE resi disponibili sul sito web dell’Autorità.

Art. 14
(Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso, di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 15
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi al primo viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

Art. 16
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “Messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “Messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 17
(Trasmissioni in contemporanea)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono soggette alla disciplina contenuta nel presente Capo II e nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 18
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)

1. Nei programmi di informazione, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione.
2. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’art. 1, comma 1, lett. f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all’art. 2, comma 1, lett. aa), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 19
(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’art. 2, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 20
(Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. In conformità a quanto disposto dall’art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti politici sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare singole imprese di radiodiffusione come propri organi ufficiali.

Art. 21
(Conservazione delle registrazioni)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle recate dal presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 22
(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno precedente la data del voto, nelle forme ammesse dall’articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c) la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.
3. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali devono essere riconosciute le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, devono essere indicate distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la campagna elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 23
(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. I messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione, in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 24
(Organi ufficiali di stampa dei partiti)

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata ovvero ancora che risulti indicato come tale nello statuto o in altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di liste e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 25
(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli artt. da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 26
(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:
a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva della fase del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all’articolo 10 della citata legge n. 28 del 2000.

Art. 27
(Procedimenti sanzionatori)

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento, sono perseguite d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l’Autorità può denunciare, secondo quanto previsto dall’art. 11-quinquies, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della medesima legge, di quelle contenute nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo fax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell’Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all’Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio, può comunque avviare l’istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L’Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.
7. L’Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiofoniche e televisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che possono avvalersi, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorità stessa. L’Autorità adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all’Autorità.
8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all’Autorità secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo fax, all’Autorità.
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine, contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all’Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione servizi media-Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse dell’Autorità medesima.
11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all’Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.
13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.
14. L’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall’art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Accerta, altresì, l’attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all’art. 1, comma 6, lett. c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall’art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche o televisive o gli editori di stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.
16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.
17. Nell’ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. s) del Testo unico e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l’Autorità procede all’esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità all’indirizzo www.agcom.it.

Roma, 2 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

 
ALLEGATI: