CONSULTAZIONE ELETTORALE 3 E 4 OTTOBRE 2021 PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI NONCHÉ PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI
A partire dal 19 agosto 2021 (data di affissione nel territorio dei Comuni interessati dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali) e fino al 4 ottobre 2021 (data di chiusura delle operazioni di voto) si devono osservare le principali disposizioni di:
- legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica);
- decreto ministeriale 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della L. 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla L. 6 novembre 2003, n. 313);
- delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 265/21/CONS (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021);
- provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 4 agosto 2021 (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021).
In particolare, si segnala la disposizione di cui all’articolo 9 della citata legge 28/2000 relativa alla comunicazione istituzionale secondo la quale “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.