Il Tar Lazio annulla la delibera Agcom sulla numerazione dei canali

Accolto il ricorso presentato da Sky Italia per l’annullamento del Piano di numerazione automatica dei canali della tv in chiaro e a pagamento, il cosiddetto Lcn - Logistic Channel Number. L’ordine era contenuto nella delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni dell'agosto 2010. A deciderlo è stato il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con la sentenza n. 873/2012. La delibera in questione era già stata annullata nell’agosto scorso, sempre dal Tar Lazio, per la parte che assegnava la numerazione da 9 a 19 alle emittenti locali su ricorso di Canale34 e Più Blu Lombardia, provvedimento poi sospeso dal Consiglio di Stato.

Il criterio della programmazione
Per il Tar <<nella categoria dei “canali generalisti nazionali” vanno inclusi tutti i canali digitali nazionali che diffondono una programmazione generalista, senza che possa distinguersi tra “ex-analogici” e “non ex-analogici”>>. Dunque, non trova alcun riscontro normativo la <<scelta regolamentare dell’Autorità di inserire tra i «canali tematici semigeneralisti» tutti e soli i canali digitali terrestri che diffondono una programmazione generalista solo perché diffusi in simulcast anche in tecnica analogica, essendo chiaro che il solo legittimo criterio di discriminazione tra i “canali a diffusione nazionale” deve essere, secondo il Testo Unico, il genere della programmazione trasmessa>>.

Perciò, <<il corretto inserimento di tutti i canali generalisti nazionali, sia ex-analogici che non, nella stessa categoria impone la conseguente attribuzione ai suddetti canali di posizioni dell’LCN consecutive e contigue nel singolo arco di numerazione, senza ricorso a interruzioni o frammentazioni>>.

Tv locali dopo le generaliste
A questa considerazione si allaccia anche la bocciatura dell’assegnazione alle televisioni locali dei canali da 9 a 19. Per il Tar, infatti, è illogica la scelta <<di scomporre in numerosi “blocchi” (e “sottoblocchi”) gli “archi di numerazione” inserendovi categorie non omogenee, vale a dire inserendo: - il blocco 1- cui vi sono i “canali generalisti nazionali” ex-analogici; - il blocco 10-19, con le emittenti locali; - il blocco costituito dalla sola posizione 20 che accoglie di nuovo un “canale generalista nazionale” ex-analogico; - il blocco 21- cui vi sono alcuni “canali nazionali semigeneralisti” (ossia i “canali generalisti nazionali” non ex-analogici) e, a seguire, alcuni “canali nazionali tematici”; nel blocco 71- 99, di nuovo le emittenti locali>>. All’opposto, l’Agcom avrebbe dovuto <<collocare in uno o più consecutivi archi di numerazione tutti i “canali generalisti nazionali” sia ex-analogici che non, in quanto tale scelta avrebbe garantito all’utente una più agevole comprensione ed uso dell’LCN, in disparte le irrefragabili esigenze di rispetto “condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie” nella disciplina dell’LNC>>.

Consultazione troppo breve
In un altro passaggio il Tar osserva, invece, che “nella delibera n. 122/10/Cons del 16 aprile 2010 ed in particolare nell’allegato C, l’Autorità invitava le parti interessate a far pervenire eventuali osservazioni allo schema di delibera pubblicato, entro e non oltre 15 giorni” dalla pubblicazione sul web”. “Tale termine - osserva il Tar - si poneva in palese violazione col disposto del citato art. 11, comma 1, del CCE che prevede un termine non inferiore a trenta giorni”.

"Cielo" posizione da rivedere
Alla fine delle oltre 50 pagine di sentenza arriva anche il passaggio su “Cielo” e “Cielo2”. Il ministero secondo il giudice << avrebbe dovuto fornire una congrua motivazione sulla diversa qualificazione di detti canali come “semigeneralisti”>>  con la conseguente <<attribuzione di posizioni molto distanti da quelle richieste dall’interessata>>; una motivazione che, invece, <<è mancata>>.

Fonte: diritto24.ilsole24ore.com