LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 51

Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.

La Regione, in attuazione dell'articolo 32 dello Statuto, al fine di promuovere la più ampia partecipazione alle scelte dell'Amministrazione regionale e la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale da parte dei cittadini, sostiene l'informazione locale.

La Regione promuove altresì la valorizzazione delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale.