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Registro degli Operatori di Comunicazione


Nuovo sistema telematico del Registro degli Operatori di Comunicazione

Con l’adozione della delibera n. 393/12/CONS, l’Autorità ha disposto l’integrazione degli adempimenti relativi alla gestione telematica del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) tra quelli esposti nel portale http://www.impresainungiorno.gov.it/impresa.gov/agcom gestito dalla Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Dal 16 ottobre l’accesso al nuovo sistema del Registro degli Operatori di Comunicazione avviene attraverso il portale o collegandosi ai singoli adempimenti attraverso il presente portale.
L’accesso agli adempimenti è consentito unicamente attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’art. 1 lett. d) del  Codice dell'Amministrazione digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82). Ulteriori informazioni sulla CNS

ATTENZIONE: per poter utilizzare i link al portale presenti in questa pagina è necessario inserire e configurare il dispositivo con CNS nel computer. Sul portale impresa.gov.it sono consultabili le istruzioni generali su come configurare la propria CNS.

I legali rappresentanti o titolari degli operatori iscritti (o che intendono presentare domanda di iscrizione), le persone fisiche  obbligate ad effettuare comunicazioni (cfr. art. 8 e 9 dell’allegato A alla delibera 666/08/CONS e s.m.i.) ed i delegati alla compilazione e trasmissione degli adempimenti verso il Registro degli Operatori di Comunicazione devono dotarsi della CNS per l’accesso al portale.

Il certificato CNS è, a tutti gli effetti, un documento di identità elettronico e come tale può essere rilasciato soltanto da una Pubblica Amministrazione. Viene distribuita in forma di smart card (formato carta di credito) o di chiavetta USB. Attualmente le principali Pubbliche Amministrazioni (che a loro volta si avvalgono di Certification Authority accreditate) che rilasciano la CNS sono:

  • Le Camere di Commercio, su tutte le province del territorio nazionale.
  • Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte ai cittadini residenti (il certificato CNS è integrato nella Tessera Sanitaria che, attualmente, è in corso di distribuzione anche nelle Marche).

    Diversi ordini professionali hanno inoltre da tempo integrato la CNS nel tesserino di appartenenza all’ordine. Le modalità di rilascio dipendono dai singoli Enti a cui si rimanda per maggiori dettagli.

    La funzione di CNS richiede l’utilizzo di uno specifico PIN (codice di identificazione personale) da parte del titolare che, in alcuni casi (ad es. per le Tessere Sanitarie), potrebbe essere fornito separatamente dalla carta. Coloro che, in possesso di una carta con funzioni di CNS, non fossero muniti del relativo PIN, dovranno rivolgersi all’amministrazione che l’ha rilasciata per ricevere il codice di identificazione personale.

Per effettuare gli adempimenti nei confronti del ROC dai seguenti link è necessario prima configurare la propria CNS ed il proprio browser seguendo le istruzione dell’ente che l’ha rilasciata. Configurata la propria CNS, è necessario configurare il proprio profilo nel portale impresa.gov.it.

Per l'assistenza a problematiche di accesso e configurazione è possibile contattare, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, il seguente CALL CENTER : 06 6489 2717.


Come configurare il proprio profilo nel portale impresa.gov.it

a) Per dichiararsi come legale rappresentante/titolare di una impresa iscritta al CCIAA segui il presente link;
b) Per delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti per conto di un'impresa di cui si è titolare o legale rappresentante segui il presente link;
c) I legali rappresentanti di soggetti non iscritto alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni ecc.) possono accedere dai servizi direttamente selezionando il bottone “Forma giuridica non iscritta al R.I.” presente in ciascun adempimento; seguendo il presente link gli stessi legali rappresentanti possono delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti per conto del soggetto rappresentato, individuando il servizio per il quale si conferisce la delega.
d) Per i soggetti delegati alle comunicazioni da parte di un soggetto non iscritto alla CCIAA è necessario configurare il proprio profilo individuando il delegante attraverso il seguente link. Questa configurazione del profilo non è necessaria se si opera come delegati di operatori iscritti alla CCIAA.



Adempimenti

IMPORTANTE: si raccomanda, nel caso di richieste di variazione o comunicazioni annuali, di selezionare l'opzione "Ricalcola assetto societario" prima di procedere alla compilazione. L'apposito check box è presente, in basso, al termine della tabella di riepilogo delle attività esercitate, visualizzata nella prima schermata.

Per l’iscrizione segui il link.
NB: se il dichiarante per il quale si opera è un soggetto non iscritto alla CCIAA selezionare “Forma giuridica non iscritta al R.I.”

Per la variazione segui il link.
NB: se il dichiarante per il quale si opera è un soggetto non iscritto alla CCIAA selezionare “Forma giuridica non iscritta al R.I.”

Per la comunicazione annuale segui il link.
NB: se il dichiarante per il quale si opera è un soggetto non iscritto alla CCIAA selezionare “Forma giuridica non iscritta al R.I.”

Per la cancellazione segui il link.
NB: se il dichiarante per il quale si opera è un soggetto non iscritto alla CCIAA selezionare “Forma giuridica non iscritta al R.I.”

Per la comunicazione di accordi segui il link.
NB: se il dichiarante per il quale si opera è un soggetto non iscritto alla CCIAA selezionare “Forma giuridica non iscritta al R.I.”

Per la comunicazione di acquisizioni controllo segui il link.
NB: se il dichiarante per il quale si opera è un soggetto non iscritto alla CCIAA selezionare “Forma giuridica non iscritta al R.I.”

Per la comunicazione del trasferimento di quote/azioni segui il link.
NB: se il dichiarante per il quale si opera è un soggetto non iscritto alla CCIAA selezionare “Forma giuridica non iscritta al R.I.”

Per la comunicazione della sottoscrizione di quote/azioni segui il link.
NB: se il dichiarante per il quale si opera è un soggetto non iscritto alla CCIAA selezionare “Forma giuridica non iscritta al R.I.”

Per richiedere certificati di iscrizione al Registro, vedi sotto.

Elenco Pubblico ROC: per consultare l’elenco pubblico degli operatori iscritti non è necessaria alcuna autenticazione.


Informazioni generali

La legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249 individua, tra le competenze dell'AGCOM, in particolare all'art, 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6, la tenuta del Registro unico degli Operatori di comunicazione.

Il ROC ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

Con delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, entrata in vigore il 2 marzo 2009, è stato approvato il nuovo Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.), che ha abrogato le disposizioni contenute nella delibera n. 236/01/CONS e nelle successive modifiche intervenute nel corso di questi anni, costituendo un testo unico in materia di organizzazione e tenuta del R.O.C. (leggi introduzione al nuovo Regolamento)

Le attività relative alla gestione del Registro sono delegate, per le Regioni, ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.), per effetto dell’Accordo-quadro tra Agcom e Conferenze delle Regioni e dei Consigli regionali concluso in data 4 dicembre 2008 nonché della successiva sottoscrizione di specifiche convenzioni bilaterali tra l’Autorità e i singoli Comitati che già hanno aderito al processo di delega e che pertanto risultano abilitati a svolgere le funzioni ivi previste.

Per richiedere i certificati di iscrizione di cui all'art. 14 della Delibera n. 666/08/CONS, gli operatori la cui sede legale si trovi in una delle Regioni in cui il Co.Re.Com abbia ricevuto le deleghe possono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo raccomandata A.R., la richiesta (modello 17/ROC) debitamente compilata, corredata da bollo da 16,00 euro e dalla copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società, o del titolare dell'impresa individuale, in corso di validità.


Soggetti tenuti all'iscrizione al Registro

I soggetti tenuti all'iscrizione al Registro (ai sensi della delibera n. 608/10/CONS, entrata in vigore il 4 gennaio 2011, che ha modificato la delibera 666/08/CONS) sono i seguenti:

  • a. gli operatori di rete;
  • b. i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti);
  • c. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
  • d. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
  • e. le imprese concessionarie di pubblicità;
  • f. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
  • g. le agenzie di stampa a carattere nazionale;
  • h. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
  • i. i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
  • j. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.

Si fa presente che i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di fornitori di contenuti mantengono gli obblighi di comunicazione previgenti fino all’adozione del provvedimento di riallineamento dei titoli abilitativi previsto all’art. 18 del decreto legislativo n. 44 del 2010 (cosiddetto “decreto Romani”).


Fornitori di servizi di media radiofonici

In linea con quanto previsto dall’art. 7, commi 1, 2 e 4, della delibera dell'Autorità del 25 novembre 2010, n. 608/10/CONS, a seguito dell'aggiornamento del sistema informativo automatizzato del Registro, gli operatori che svolgono l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici sono tenuti a: trasmettere tutte le comunicazioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto dall’art. 13 del citato allegato A, nonché ad avvalersi dei Comitati Regionali per le Comunicazioni delegati per la gestione di tutti i procedimenti.


Obblighi in capo agli editori richiedenti i contributi per l’editoria

Al fine di poter comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria quanto previsto dal D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, le imprese iscritte richiedenti i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono tenute a trasmettere al Registro degli operatori di comunicazione le dichiarazioni supplementari previste dall’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, come modificato dalle delibere n. 556/12/CONS del 21 novembre 2012, n. 283/11/CONS del 18 maggio 2011 e n. 421/11/CONS del 22 luglio 2011.

In particolare, ai sensi dell’art. 2 della 556/12/CONS del 21 novembre 2012, le imprese che hanno richiesto i contributi per l’anno 2012 sono tenute a trasmettere la comunicazione annuale relativa all’anno 2012, entro il 31 gennaio 2013, allegando le dichiarazioni supplementari di cui all’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i..

Tali soggetti sono, pertanto, tenuti, utilizzando gli appositi modelli, a trasmettere le ulteriori informazioni, aggiornate al 31 dicembre 2012 relative:

  1. alla composizione degli organi amministrativi delle persone giuridiche eventualmente presenti nella propria catena partecipativa (modelli 4/ROC);

  2. limitatamente agli editori, alla composizione degli organi amministrativi del proprietario della testata e delle persone giuridiche presenti nella catena partecipativa di quest’ultimo (modelli 4/ROC);

  3. alle situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 c.c. in essere nel corso dell’anno 2011 ovvero l’assenza delle stesse (modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC, 12/3/ROC e 12/4/ROC).


Assetti proprietari dichiarati dalle imprese richiedenti i contributi

Ai sensi dell’art. 22 comma 2 della delibera n. 666/08/CONS - Allegato A sono pubblicati gli assetti proprietari dichiarati dalle imprese richiedenti i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelle di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


Delibere di riferimento

Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione

Delibere abrogate dall'art.26 della delibera n.666/08/CONS:


Informazioni ed approfondimenti


Elenco pubblico degli Operatori

L’Elenco pubblico degli operatori iscritti al Registro è disponibile all’indirizzo http://www.elencopubblico.roc.agcom.it/.
Per accedervi non è necessaria alcuna autenticazione.

(ultimo aggiornamento 31 luglio 2013)