Quadro normativo di riferimento e tavola riassuntiva degli obblighi

Disciplina comunitaria
I principi fondamentali che regolano in Europa la materia della programmazione delle emittenti ed, in particolare, la promozione della produzione e distribuzione di opere europee e indipendenti sono statuiti dagli articoli 4 e 5 della Direttiva comunitaria 89/552/CEE del Consiglio europeo (la cd. direttiva “Televisione senza frontiere”), successivamente modificata dalla Direttiva comunitaria 97/36/CE e dalla Direttiva 2007/65/CE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive che, non ha inciso su questo settore.

Disciplina nazionale
Le previsioni della Direttiva comunitaria 89/552/CEE sono state recepite in Italia dall’articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, oggi trasposto negli articoli 6 e 44 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n 177 (Testo Unico sulla radiotelevisione). La Direttiva 2007/65/CE è stata recepita dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. Le norme prevedono l’adozione di un regolamento da parte dell’Autorità contenente la disciplina di dettaglio.

Regolamento dell’Autorità
Il regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee (il cd. Regolamento quote) è stato approvato con la delibera n. 66/09/CONS, modificato con la delibera n. 291/09/CONS, e integrato con la delibera 397/10/CONS a seguito delle modifiche apportate all’art. 44 del Testo unico sulla radiotelevisione dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. La disciplina per i servizi di media audiovisivi su richiesta è stata adottata tramite una procedura di co-regolamentazione con delibera n. 188/11/CONS che integra il Regolamento quote prevedendo la promozione della produzione e distribuzione di opere europee mediante l’obbligo di riservare il 20% delle proprie ore del catalogo o, in alternativa, di investire il 5% degli introiti derivanti da servizi di media audiovisivi a richiesta.

Deroghe dagli obblighi di programmazione e investimento
L’articolo 44 del Testo Unico e l’articolo 8 del Regolamento dell’Autorità prevedono la possibilità di deroghe agli obblighi di programmazione e di investimento.
Ai fini della presentazione della richiesta di deroga, è necessario il ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
  • la mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;
  • il possesso di una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all’uno per cento;
  • la natura del canale tematico.
Le attività relative alle istanze di deroga pervenute da parte delle emittenti sono svolte dall’Ufficio contenuti e obblighi di programmazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità e, ove confluiscano in provvedimenti di accoglimento, di reiezione o di archiviazione, adottati dall’organo collegiale competente, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità e su questa pagina del sito Web, oltre ad essere ritualmente notificati ai destinatari.
Le istanze per il rilascio delle deroghe, vanno presentate formalmente su carta intestata da parte dell'operatore e devono includere le informazioni riguardanti i titoli abilitativi, la linea editoriale, gli investimenti effettuati nell’ultimo biennio nelle tipologie di programmi da cui si chiede l’esonero e le motivazioni addotte per la richiesta delle deroghe.

Le istanze devono essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo:
Corecom Marche
Ufficio per il Monitoraggio
piazza Covour 23
60121 Ancona