LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

Vigente al : 22-2-2023

 

Titolo I

DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

 

Art. 1

((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112

COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.

Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Essa è composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))(1)

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AGGIORNAMENTO(1)

La Corte Costituzionale con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (in G.U. 1° s.s. 4/8/1976, n. 205) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale".

 

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 4.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili;

controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;

disciplina direttamente le rubriche di "Tribuna politica", "Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa".

((...))

La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

 

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 ))

 

Art. 6.

Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e a 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,((alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,))ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa.

La sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare procede almeno trimestralmente,sulla base delle norme stabilite dalla Commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso; delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:

a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;

b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati;

c) alle esigenze di varietà della programmazione. La sottocommissione stabilisce le modalità di programmazione, sentita la concessionaria.

Contro le decisioni della sottocommissione è ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso.

I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonchè della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.

 

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 ))

 

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 17.

Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 19

La società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni:

a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali ...

c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.((14))

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1248) che "Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006."

 

Art. 20

I corrispettivi dovuti alla società per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue. Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.

Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo articolo 46.

Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.

L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966 - 31 dicembre 1972, è forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre alla imposta sul valore aggiunto.

La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de "l'Ora della Venezia Giulia", viene elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e può essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1 gennaio 1977.

L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.

La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480, dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonchè a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente articolo 16, con la convenzione di cui al successivo articolo 46. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la società concessionaria le modalità delle prestazioni e l'entità dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.((14))

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1248) che "Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006." .

 

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 22.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))

 

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

Titolo II

DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO

 

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 27

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 28

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 29

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 30

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 31

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 32

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 33

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 34

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 35

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 36

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Art. 37

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

 

Titolo III

DEGLI IMPIANTI RIPETITORI VIA ETERE PRIVATI DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI

 

Art. 38.

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonché, dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.

Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, nè con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

((COMMA ABROGATO DALLA D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))

((COMMA ABROGATO DALLA D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))

 

Art. 39.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;

godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente;

sede principale dell'attività situata nel territorio nazionale se si tratta di società o persone giuridiche;

appartenenza a Stati membri della Comunità economica europea che pratichino il trattamento di reciprocità, se si tratta di soggetti stranieri;

rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta è avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonché a tutte le altre norme di legge vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:

venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità;

non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;

non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.

Le modalità tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 26.

 

Art. 40.

L'autorizzazione di cui all'articolo 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario. ((4))

In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva, gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di BancoPosta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 45 della presente legge.

Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali è stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 38.

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AGGIORNAMENTO(4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11-17 ottobre 1985, n. 231 (in G.U. 1° s.s 30/10/1985, n. 256) dichiara "la illegittimità costituzionale degli artt. 40, primo comma e 44, secondo comma, ultima parte, della legge 14 aprile 1975, n. 103."

 

Art. 41.

((COMMA ABROGATO DALLA D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))

((COMMA ABROGATO DALLA D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))

Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

 

Art. 42.

Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'articolo 38, è responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.

Lo stesso titolare è responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.

 

Art. 43.

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.

Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

I requisiti cui l'autorizzazione è subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati all'articolo 39.

Si applica, altresì, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto dell'articolo 41, ad eccezione del terzo comma.

Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.

L'autorizzazione è revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.

Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di BancoPosta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 46 della presente legge, e l'autorizzazione viene revocata.

 

Art. 43-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))

 

Art. 44.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))

 

Titolo IV

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1, 183 E 195 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE, DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156

 

Art. 45.

Gli articoli 1, 183 e 195 del testo unico in materia postale, di BancoPosta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 1 - (Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni). - Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

i servizi di raccolta trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

i servizi di trasporto di pacchi e colli;

i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo.

Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;

b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.

Art. 183 - (Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze). - Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo 1, la relativa autorizzazione.

Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà,

purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.

Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.

Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'articolo 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione.

Art. 195 - (Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione - Sanzioni). - Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.

Il contravventore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi". ((1))

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AGGIORNAMENTO(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (in G.U. 1° s.s. 4/8/1976, n. 205) dichiara "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale;"

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 46.

Dal 1 dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina la concessione dei servizi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, già prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge 26 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della condizione prevista nell'ultimo periodo dell'articolo 6 della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 (a partire da "le attività pubblicitarie" fino alla fine), che perde effetto dal 23 gennaio 1975.

Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione suddetta, la società Sipra può assumere nuovi contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non superiore al 10 per cento dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi.

Il Ministro per le partecipazioni statali vigila sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento e, sentita la commissione prevista dall'articolo 21 della presente legge, adotta i provvedimenti ritenuti necessari.

La nuova convenzione è approvata e resa esecutiva, sentita la Commissione parlamentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere costituiti i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della società concessionaria.

Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori della concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.

 

Art. 47.

Le azioni della società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare appartenenti a soggetti privati non aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge sono trasferite di diritto all'istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1 dicembre 1974.

Il relativo indennizzo è corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione della presente legge.

 

Art. 48.

Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle della presente legge, nonchè quelle attributive di competenze, nella stessa materia, alla regione Trentino-Alto Adige, alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano, contenute nel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nelle relative norme di attuazione.

 

Art. 49.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla  osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 14 aprile 1975

 

 
ALLEGATI: