LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2008, N.3
Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18".
Legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3.
Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle autorit? di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18.
Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Finalit?)
a) l?Autorit? di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;
b) la Commissione regionale per le pari opportunit? tra uomo e donna;
c) il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).
Nota relativa all'Articolo 1:
Cos? modificato dall'art. 15, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Articolo 2
(Struttura organizzativa)
1. Per le finalit? di cui all?articolo 1, l?Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua ai sensi dell?articolo 4 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale), un?apposita struttura, determinandone l?assegnazione del relativo personale.
2. La struttura di cui al comma 1 in particolare ? preordinata alla gestione unitaria delle risorse umane e al coordinamento delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Autorit? di garanzia indipendente.
3. Il dirigente della struttura di cui al comma 1 ? responsabile della direzione e del coordinamento dell?attivit? amministrativa e finanziaria della stessa.
Articolo 3
(Conferenza delle Autorit? indipendenti)
1. E? istituita la Conferenza delle Autorit? di garanzia indipendenti al fine di assicurare il coordinamento e l?integrazione funzionale delle medesime Autorit?, composta dalla o dal:
a) Autorit? di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;
b) ..................................................................
c) Presidente del CORECOM;
d) Presidente della Commissione per le pari opportunit?.
2. Alle sedute della Conferenza partecipa il dirigente della struttura competente di cui all?articolo 2.
3. La Conferenza ? integrata da ogni altra Autorit? di garanzia indipendente istituita ai sensi del comma 1 dell?articolo 55 dello Statuto regionale.
4. La Conferenza ? presieduta a rotazione da una delle Autorit? che la compongono e si riunisce in occasione della predisposizione dei programmi di attivit? di cui all?articolo 4, comma 1, nonch? ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.
Nota relativa all'Articolo 3:
Cos? modificato dall'art. 15, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Articolo 4
(Programma di attivit? e relazioni consuntive)
1. Entro il 15 settembre di ogni anno ciascun organismo di cui all?articolo 1, presenta al Consiglio e alla Giunta regionale il programma di attivit? per l?anno successivo, con l?indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. Copia della documentazione di cui al comma 1 ? trasmessa contestualmente anche alla Giunta regionale.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun organismo presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione consuntiva sull?attivit? svolta nel corso dell?anno precedente, dando conto nella stessa dell?utilizzo delle risorse finanziarie assegnate. La relazione deve essere allegata al rendiconto annuale della Regione.
Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Per il finanziamento degli organismi di cui all?articolo 1 e delle attivit? previste nelle rispettive leggi istitutive l?entit? della spesa ? stabilita annualmente con legge finanziaria.
2. Per l?anno 2008 le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nelle UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio dell?anno 2008 di seguito indicate:
a) ...................................................................
b) UPB 1.05.03 per il CORECOM;
c) UPB 3.20.03 per la Commissione pari opportunit? tra uomo e donna.
3. La Giunta regionale ? autorizzata ad apportare al Programma operativo annuale (POA) per l?anno 2008 le eventuali variazioni necessarie alla gestione.
Nota relativa all'Articolo 5:
Cos? modificato dall'art. 16, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Articolo 6
........................................................................
Nota relativa all'Articolo 6:
Abrogato dall'art. 16, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Articolo 7
(Modifiche alla l.r. 9/1986 e alla l.r. 20/1984)
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
5. ....................................................................
6. ....................................................................
Nota relativa all'Articolo 7:
Il comma 1 modifica il primo comma dell'art. 1, l.r. 18 aprile 1986, n. 9.
Il comma 2 modifica il primo comma dell'art. 5, l.r. 18 aprile 1986, n. 9.
Il comma 3 aggiunge un comma dopo il primo comma dell'art. 5, l.r. 18 aprile 1986, n. 9.
Il comma 4 aggiunge l'art. 5 bis alla l.r. 18 aprile 1986, n. 9.
Il comma 5 abroga l'art. 6, l.r. 18 aprile 1986, n. 9.
Il comma 6 modifica la Tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20
Articolo 8
(Modifiche alla l.r. 8/2001)
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
5. ...................................................................
Nota relativa all'Articolo 8:
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 12, l.r. 27 marzo 2001, n. 8.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 12, l.r. 27 marzo 2001, n. 8.
Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 14, l.r. 27 marzo 2001, n. 8.
Il comma 4 abroga il comma 1 dell'art. 15, l.r. 27 marzo 2001, n. 8.
Il comma 5 sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 15, l.r. 27 marzo 2001, n. 8.
Articolo 9
........................................................................
Nota relativa all'Articolo 9:
Abrogato dall'art. 16, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Articolo 10
(Norme transitorie e finali)
1. L?entit? dei compensi di cui all?articolo 5 bis della l.r. 9/1986, cos? come inserito dal comma 4 dell?articolo 7, di cui all?articolo 8 della l.r. 29/1981, cos? come sostituito dal comma 4 dell?articolo 6, di cui al comma 6 dell?articolo 2 della l.r. 18/2002, cos? come modificato dal comma 1 dell?articolo 9 non pu? superare lo stanziamento determinato dalla legge finanziaria regionale.
2. Per l?anno 2008 il programma di attivit? di cui al comma 1 dell?articolo 4, relativo all?anno in corso, ? presentato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 11
(Dichiarazione d?urgenza)
1. La presente legge ? dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
