DELIBERA N. 22/06/CSP

Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita? di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali

Delibera n. 22/06/CSP

Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti  in materia di comunicazione politica e parita? di accesso ai mezzi di informazione nei  periodi  non  elettorali


L?AUTORITA?


NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1? febbraio 2006,

VISTO l?articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante ?Istituzione dell?Autorit? per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo?;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parit? di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, ed, in particolare, l?art. 2, comma 1.

VISTA la delibera n.200/00/CSP recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parit? di acceso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali.

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l?attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali?; 

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante ?Testo unico della radiotelevisione?;

CONSIDERATO che , ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico,  costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l?obiettivit?, la completezza, la lealt? e l?imparzialit? dell?informazione , nonch? l?apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche e che, l?attivit? di informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale , che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l?accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parit? di trattamento e imparzialit?;

CONSIDERATO che l?Autorit? ? chiamata dall?articolo 10, comma 1, del citato Testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;

RILEVATO, altres?, che il citato art. 7, comma 3, del Testo unico  prevede che l?Autorit?  debba rendere effettiva l?osservanza dei principi ivi stabiliti,  nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale;

VISTO l?Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l?indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi  nella seduta dell?11 marzo 2003, secondo il quale, in particolare:
? 1. Tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento - devono rispettate rigorosamente, con la completezza dell?informazione, la pluralit? dei punti di vista e la necessit? del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell?azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attivit? al rispetto dell?imparzialit?, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo, di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza?.

2. La presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento, quando ? frequenze e abituale, alimenta la sensazione che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi con la politica, Va quindi ? normalmente evitata, e deve ? comunque ? trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilit? degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso, configurando una finestra informativa nell?ambito del programma di intrattenimento alla quale si applica dunque la raccomandazione precedente?.?;

CONSIDERATO che  i principi di  pluralismo, obiettivit?,  completezza,  lealt? e imparzialit? devono informare le trasmissioni di informazione , da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti trasmesse;

RITENUTO di fare propria la citata raccomandazione della Commissione parlamentare per l?indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dell?11 marzo 2003 e di estenderla alle emittenti radiotelevisive nazionali private;

CONSIDERATO che, fatte salve le norme legislative e regolamentari applicabili in periodo elettorale, l?informazione e l?approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, devono conformarsi ai criteri di imparzialit?, equit?,  completezza,  correttezza,  pluralit? dei punti di vista ed  equilibrio delle presenze, che deve essere garantito durante il ciclo del programma; che, soprattutto in periodo pre-elettorale , occorre garantire che, in caso di alterazione delle presenze,  il riequilibrio avvenga con sufficiente immediatezza in un arco temporale ristretto, comunque prima dell?avvio della campagna elettorale; 

CONSIDERATO che  nelle trasmissioni di intrattenimento  va  evitata la presenza   di esponenti politici, salvo che la medesima sia dovuta  alla trattazione di argomenti per i quali ? richiesta una loro particolare competenza e responsabilit?; che, in tal caso, si configura una finestra informativa nell?ambito del programma di intrattenimento, nella quale devono essere assicurati la parit? di trattamento, l?obiettivit?,  la completezza e l?imparzialit? dell?informazione.

CONSIDERATE l?opportunit? e l?urgenza di adottare disposizioni applicative  dei principi di legge in materia di informazione radiotelevisiva diffusa  dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private a integrazione e modificazione di quelle adottate con la citata delibera n.200/00/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria , relatore ai sensi dell?articolo 32 del regolamento concernente l?organizzazione ed il funzionamento dell?Autorit?; 

DELIBERA

Articolo 1
(Finalit? e ambito di applicazione)

1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione dell?art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabiliscono i criteri ai  quali  le trasmissioni di informazione,  gli spazi di informazione e approfondimento e le altre trasmissioni nei casi di cui all?articolo 3, diffusi dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private,  devono attenersi  nel periodo non elettorale per assicurare il rispetto dei principi di pluralismo, obiettivit?, completezza, lealt? e imparzialit?  dell?informazione previsti dalla legge .

Articolo 2
(Trasmissioni di informazione e approfondimento)

1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali , le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e  correttezza dell?informazione, obiettivit?, equit?, lealt?,  imparzialit?, pluralit? dei punti di vista e  parit? di trattamento.

2. Nei programmi di informazione e di approfondimento  l?equilibrio delle presenze deve essere assicurato durante il ciclo della trasmissione, dando, ove possibile, preventiva notizia degli interventi programmati.

3. Nel  periodo pre-elettorale l?equilibrio delle presenze deve essere osservato con particolare cura  in modo da assicurare , con imparzialit? ed equit? , l?accesso a tutti i soggetti politici nonch? la parit? di trattamento nell?esposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche, realizzando l?equilibrio tra i diversi schieramenti. In caso di alterazione di quest?ultimo , il riequilibrio deve avvenire  in una trasmissione omogenea, ove possibile della stessa serie e nella stessa fascia oraria, immediatamente successiva  e, comunque,  prima della convocazione dei comizi elettorali.

4. Ai fini del presente provvedimento i soggetti politici sono individuati come segue:
a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) le forze politiche che , pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale, siano rappresentate  nel Parlamento europeo.

5. Ai fini del presente provvedimento il periodo pre-elettorale va  dal trentesimo giorno precedente la data prevista per la convocazione dei comizi elettorali  fino a quest?ultima .

6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i registi ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma - anche in rapporto alle modalit? di partecipazione e selezione del pubblico ? cos? da non influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori. Nel periodo pre-elettorale non sono consentiti interventi video o audio  in diretta, non preannunciati all?inizio della trasmissione. Resta salva per l?emittente la libert? di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona.

7. I criteri di cui al presente articolo  devono essere rispettati all?interno di ciascuna rete o testata giornalistica.

Articolo 3
(Altre trasmissioni)

1. Negli spazi di informazione e approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, si applicano le disposizioni del precedente articolo 2 .

2. Nelle trasmissioni di intrattenimento va evitata la presenza  di esponenti politici, salvo che la medesima sia dovuta  alla trattazione di argomenti per i quali ? richiesta una loro particolare competenza e responsabilit? . In tal caso si configura uno spazio informativo nell?ambito del programma , per il quale valgono  le disposizioni del precedente articolo 2.

3. Nelle trasmissioni di intrattenimento, ferma restando la libert? di espressione, la comunicazione e la satira non devono assumere  forme lesive della dignit? della persona.

Articolo  4
(Adeguamento)

1. Le emittenti radiotelevisive nazionali sono tenute al rispetto delle disposizioni  dettate dal presente provvedimento, attraverso l?immediato adeguamento della propria programmazione  ai principi  dal medesimo stabiliti e attraverso i conseguenti comportamenti .

2. L?Autorit? verifica l?osservanza di quanto disposto dal  presente provvedimento anche attraverso  il monitoraggio dei programmi

3. Ove l?Autorit? accerti l?inosservanza di quanto prescritto dal presente provvedimento irroga ai soggetti responsabili, se necessario previa diffida,  le sanzioni amministrative previste dall?art. 1, commi 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e adotta le misure ripristinatorie di cui all?articolo 10, commi  3 ed 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

Il presente provvedimento entra in vigore nei confronti di ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale privata dalla data della notifica.

Il presente provvedimento ? trasmesso alla Commissione parlamentare per l?indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Napoli, 1? febbraio 2006

 

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL PRESIDENTE
Corrado Calabr?

Per attestazione di conformit? a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

 
ALLEGATI: