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 CONTRIBUTI STATALI ALL'EDITORIA LOCALE

ultima scheda inserita: CONTRIBUTI STATALI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI - D.M. 15 ottobre 2012 del 18/01/2013
 Schede contributi 

L'art. 45, comma 3, della legge 448/1998 ha determinato lo stanziamento necessario per l'erogazione di contributi a sostegno dell'emittenza televisiva locale ed ha stabilito che l'erogazione della somma stanziata avvenisse a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione in base ad apposito regolamento adottato dal Ministero delle comunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

In data 4 dicembre 2004 è stato emanato il regolamento di cui al D.M. 292/2004 che ha sostituito il precedente regolamento attuativo il D.M. 378/1999.

Il regolamento 292/2004, nel confermare che 1/5 dei contributi viene attribuito in parti uguali a tutti i richiedenti che ne abbiano titolo, prevede che 4/5 dei contributi vengano assegnati sulla base di graduatorie regionali nelle quali sono collocati per il 2004 il 35% dei graduati, arrotondati all'unità superiore, e a partire dal 2005 il 37% dei graduati, arrotondato all'unità superiore.

Le graduatorie vengono formate tenendo in debito conto del numero dei dipendenti dell'anno precedente e alla media del fatturato dell'ultimo triennio. I valori ottenuti (determinati sulla base dei punteggi previsti dal regolamento) vengono elaborati secondo una particolare formula.

Spetta ai Corecom il potere di verificare quanto dichiarato dalle emittenti inserite in graduatoria (art.7 del D.M. 292/2004).

A partire dal 2006 è prevista la riduzione dei contributi, per le emittenti sanzionate dall'Agcom per violazione dell'art.15 commi 10,11 e 13 della legge 223/90 (c.10 "è vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori…"; c.11 "è comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni 18"; c.13 “i film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7").

Nel caso ci fosse da parte dell'Autorità, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, l'attribuzione di più di 4 sanzioni (compresa l'ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta), l'emittente verrà esclusa totalmente dal contributo per lo stesso anno.

 

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