CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE

Firmata la Convenzione l'esercizio delle funzioni delegate tra l'Autorità di garanzia e il Comitato regionale per le comunicazioni

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN TEMA DI COMUNICAZIONI
DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO QUADRO


TRA
L'AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
E
IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI MARCHE

 

[omissis]

 

SI CONVIENE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.

Articolo 2
(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l’Autorità e il Co.re.com. Marche per l’attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell’ambito regionale.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.re.com. nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall’Autorità, anche attraverso linee-guida e specifici atti di indirizzo, al line di assicurare il necessario coordinamento sull’intero territorio nazionale e di garantire la corretta interpretazione delle norme generali.

Articolo 3
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dal 1° luglio 2013, ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all’altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza.
2. Nell’ambito del suddetto arco temporale triennale, il primo anno costituisce fase di attuazione sperimentale della delega delle funzioni di cui alle lettere e), f) e g), del successivo art. 4.
3. Per le sole deleghe di cui al comma che precede, ai fini dell’eventuale rinnovo della convenzione, l’Autorità procede, alla scadenza del triennio, ad una verifica degli esiti dell’attività svolta.

Articolo 4
(Funzioni delegate)

1. L’Autorità delega al Co.re.com. l’esercizio delle funzioni di seguito indicate:
a) tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Autorità;
b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell’art. 32 quinquies , commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.;
c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
d) svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e s.m.i.;
e) definizione delle controversie indicate all’art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell’Unione europea di cui all’art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun Co.re.com., nell’ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell’ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione della controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;
f) vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali. La delega include, pertanto, l’accertamento, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione della relazione di chiusura della fase istruttoria, come previsto dagli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell’Autorità, per le violazioni:
1. degli obblighi di cui all’a1·t. 51, comma 1, lettera a); b); d); f); i); l) e m) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.;
2. relative alle competenze istruttorie assegnate alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di cui all’art. 14 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, comma 1, lettere d), tutela dei minori, ivi compresa l’osservanza del Codice media e minori e del Codice media
e sport; e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale con riferimento alla regione e agli enti locali, e j) servizio pubblico radiotelevisivo, per l’ambito di diffusione regionale della concessionaria pubblica;
g) gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall’Autorità. La delega comprende lo svolgimento, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale dei procedimenti di iscrizione e gli aggiogamenti delle posizioni all’interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

Articolo 5
(Programma di attività)

1. Con riferimento all’esercizio delle funzioni delegate, il Co.re.com. si impegna a predisporre un programma annuale di attività, da trasmettere all’Autorità entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 6
(Risorse finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle attività relative all’esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4, l’Autorità assegna al Co.re.com. Marche l’importo di euro 84.195,60 (ottantaquattromilacentonovantacinque/6o), quale stanziamento previsto in sede di ripartizione ai sensi dell’Accordo quadre. Nel mese di gennaio 2014 e così a regime negli anni successivi, verrà erogato il 50% delle stanziamento previsto quale acconto sull’attività svolta nel corso dell’anno (pari ad € 42.097,8), ed il restante 50% (pari ad € 42.097,8) verrà erogato a seguito della presentazione della relazione annuale così come prevista dall’art. 9 della presente convenzione.
2. Decorso il primo anno - di attuazione sperimentale della. delega delle funzioni di cui alle lettere e), f) e g) – l’assegnazione di fondi sarà ridotta in case di mancata conferma della delega per le funzioni di cui alle menzionate lettere e), f) e g). Il finanziamento sarà in ogni caso erogato alla luce delle risultanze della relazione di cui all’art. 9, e dalle eventuali verifiche dell’Autorità, sulla base dei parametri di riferimento (territorio, popolazione servita, numero istanze di conciliazione, numero provvedimenti di urgenza adottati, numero emittenti radiotelevisive operanti).

Articolo 7
(Collaborazione in settori di interesse comune)

1. Autorità e Co.re.com., ferme restando le rispettive competenze, possono disciplinare con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.

Articolo 8
(Formazione e aggiornamento del personale)

1. L’Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Co.re.com., può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l’espletamento di corsi, seminari, workshop e convegni.

Articolo 9
(Relazione annuale)

1. Il Co.re.com. predispone una relazione annuale sull’attività svolta in base al programma di cui all’art, 5 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all’esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all’Autorità entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
2. L’Autorità svolge con cadenza semestrale verifiche sull’attività delegata al Co.re.com. anche mediante richiesta di dati e documentazione utile.

Articolo 10
(Principio di leale collaborazione)

1. Autorità e Co.re.com., consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione, al fine di garantire uno scambio costante di esperienze e consentire l’acquisizione, da parte dell’Autorità, di informazioni e di proposte anche con riferimento alle criticità gestionali in essere, per poter meglio individuare le soluzioni più appropriate.
2. Autorità e Co.re.com. si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell’efficacia degli interventi.

Articolo 11
(Commissione paritetica)

1. E’ istituita una Commissione paritetica composta da quattro componenti, tra cui il presidente, con il compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento amministrativo sorti in sede di applicazione della presente convenzione.
2. La Commissione potrà altresì valutare questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune.
3. Il presidente e un componente della Commissione sono nominati dall’Autorità; gli altri due componenti della Commissione sono nominati dal Co.re.com.

Articolo 12
(Poteri sostitutivi e revoca)

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento degli impegni assunti da parte del Co.re.com. nell’ambito della presente convenzione, l’Autorità assegna allo stesso Co.re.com. un termine congruo ai fini dell’espletamento del procedimento o delle svolgimento delle attività. Decorso inutilmente il termine - comunque non superiore a trenta giorni - l’Autorità potrà esercitare i poteri sostitutivi.
2, Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell’inadempimento, non sia utilmente esercitatile il potere sostitutivo, l’Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni.
3. Nei casi di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, il Co.re.com. segnala tempestivamente l’impossibilità di adempiere e concorda con l’Autorità misure temporanee di collaborazione volte a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali e la tutela dell’utenza.

Articolo 13
(Aggiornamento, modifica e integrazione della convenzione)

1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche dell’Autorità, provvedendo alla conseguente quantificazione annuale delle risorse finanziare.

La presente convenzione é sottoscritta dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Giunta regionale delle Marche e dal Presidente del Co.re.com. Marche ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8.

Ancona, 19 giugno 2013

Il Commissario delegato
dal Presidente
dell’Autorità per le
garanzie nelle
comunicazioni
Presidente della
Giunta Regionale delle
Marche
Presidente del Consiglio
Regionale delle Marche
Presidente del Comitato
regionale per le
comunicazioni
delle Marche
       
Antonio Martusciello Gian Mario Spacca Vittoriano Solazzi Pietro Colonnella

 

 
ALLEGATI: