Par condicio - Comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione

La legge n. 249 del 1997 e il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico della radiotelevisione) individuano nella tutela del pluralismo uno dei compiti principali dell'Autorità nel settore radiotelevisivo.

I riferimenti normativi per l'attività di vigilanza sono la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, così come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione per l’emittenza radiotelevisiva locale.
La legge n. 28/2000 detta la disciplina per i programmi di informazione e comunicazione politica, distinguendo fra due diversi periodi: quello non elettorale, e quello elettorale.
Chiamate ad applicare la normativa sono, per la RAI, la Commissione parlamentare di vigilanza e, per le televisioni e le radio private, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si avvale dei Comitati regionali per le Comunicazioni / Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, per quanto riguarda l’emittenza radiotelevisiva locale.
In periodo non elettorale Commissione e Autorità, previa consultazione, emanano due distinti regolamenti (per l'Autorità è la delibera n. 200/00/CSP, integrata dalla delibera n. 22/06/CSP).
In occasione di ogni singola consultazione elettorale, i due organismi provvedono ad emanare specifici regolamenti.
La legge 249/1997 impone all'Autorità di vigilare sulla corretta applicazione dei regolamenti adottati; l'Autorità assolve tale compito attraverso l'attività di monitoraggio.

PAR CONDICIO
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