LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2016, N. 30

Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia

Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Organizzazione degli uffici)
Art. 3 (Adozione degli atti)
Art. 4 (Programma di attività e relazioni consuntive)
Art. 5 (Risorse del CO.RE.COM per l’esercizio delle funzioni delegate)
Art. 6 (Modifica all’articolo 9 della l.r. 8/2001)
Art. 7 (Disposizioni finanziarie)
Art. 8 (Norme transitorie e finali)
Art. 9 (Abrogazione)
Art. 10 (Dichiarazione d’urgenza)

 

Art. 1
(Ambito di applicazione)

 

1. Questa legge detta norme relative alla gestione amministrativa e contabile dei seguenti Organismi regionali di garanzia, di seguito denominati “Organismi”:
a) Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;
b) Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
c) Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM).

Art. 2
(Organizzazione degli uffici)

 

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale individua la struttura di supporto agli Organismi in modo da assicurare un adeguato svolgimento delle funzioni.

2. Agli Organismi è assegnato personale appartenente alla dotazione organica del Consiglio-Assemblea legislativa e della Giunta regionale.

Art. 3
(Adozione degli atti)

 

1. Gli atti di ciascun Organismo sono predisposti dal relativo responsabile del procedimento. Il dirigente di ciascun Organismo esprime il parere di legittimità e di regolarità tecnica. La ragioneria del Consiglio-Assemblea legislativa attesta la regolarità contabile.

2. Gli atti degli Organismi sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

Art. 4
(Programma di attività e relazioni consuntive)

 

1. Ciascun Organismo presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale:
a) entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di attività per l’anno successivo;
b) entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente.

Art. 5
(Risorse del CO.RE.COM per l’esercizio delle funzioni delegate)

 

1. A decorrere dal 2017 le risorse finanziarie trasferite al CO.RE.COM, per l’esercizio delle funzioni delegate, dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) sono versate alla Cassa speciale del Consiglio regionale.

Art. 6
(Modifica all’articolo 9 della l.r. 8/2001)

 

1. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM) sono aggiunte in fine le seguenti parole:
“Il medesimo rimborso spetta al Presidente per ogni giornata di documentata presenza presso la sede del Comitato, fino ad un massimo di tre giornate settimanali.”.
 

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

 

1. All’attuazione delle disposizioni previste da questa legge si provvede per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante impiego delle risorse finanziarie già iscritte nella Missione 1 “Servizi istituzionali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2016/2018, per il finanziamento degli organismi già autorizzate nelle rispettive leggi istitutive: legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM); legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 (Norme sull’organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18), legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale).

2. Alla maggiore spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 6, stimata in euro 6.240,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondi di riserva” e contestuale incremento dello stanziamento della Missione 1, Programma 01 del bilancio di previsione 2016/2018.

3. Per gli anni successivi agli oneri derivanti dall’attuazione di questa legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte con le leggi di approvazione del bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale, necessarie ai fini della gestione.

Art. 8
(Norme transitorie e finali)

 

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa determina lo stanziamento da iscrivere nel bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017/2019, tenendo conto del programma di attività presentato da ciascun Organismo alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Le somme che, alla data del 20 dicembre 2016, non sono state utilizzate dagli Organismi sono riversate, entro il 31 dicembre 2016, alla tesoreria della Regione.

Art. 9
(Abrogazione)

 

1. La legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 (Norme sull’organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18) è abrogata.

Art. 10
(Dichiarazione d’urgenza)

 

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 
ALLEGATI: