| 27 SETTEMBRE 2001 |
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XXXII |
N. 111 |
PARTE PRIMA – ATTI DELLA REGIONE
SEZIONE II
REGOLAMENTO INTERNO – COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Consiglio Regionale delle Marche – Comitato Regionale per le Comunicazioni.
Regolamento interno del Comitato Regionale per la comunicazioni, approvato all’unanimità dallo stesso Comitato, nella seduta del 7.9.2001.
REGOLAMENTO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Art. 1
(Finalità)
1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni (di seguito nominato Co.re.com.) istituito con Legge Regionale 27.3.2001 n. 8 è organo di consulenza della regione in materia di comunicazioni nonché organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità). A tal fine è titolare di funzioni proprie e funzioni delegate che esercita secondo quanto previsto dalla Legge citata e dalle norme del presente regolamento.
Art. 2
(Decadenza dall’Ufficio)
1. Qualora nei confronti di un componente del Comitato sia intervenuta una delle cause di incompatibilità indicate dalla L.R. 8/2001, il Presidente del Comitato gli contesta il fatto per iscritto.
2. L’interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, può presentare controdeduzioni o chiedere di essere sentito personalmente.
3. Le giustificazioni dell’interessato sono valutate dal Comitato.
4. L’assenza non giustificata di un componente a tre sedute consecutive comporta, per il Presidente, l’obbligo di comunicarla al Presidente del Consiglio regionale.
Art. 3
(Funzioni del Presidente e del Vice Presidente)
1. Il Presidente rappresenta il Comitato, determina, sentito lo stesso, gli indirizzi stabilendo le priorità degli interventi nell’ambito delle competenze assegnata dalla legge, convoca le sedute, stabilisce l’ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle riunioni e gli atti del Comitato, dispone per l’esecuzione delle decisioni adottate.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili dal Vice Presidente a norma dell’art. 7, comma 2 Legge n. 8 del 2001.
3. In casi straordinari di necessità ed urgenza il Presidente può adottare provvedimenti riferendone successivamente al Comitato.
4. In caso di sopravvenuta impossibilità di funzionamento del Comitato il Presidente ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per le determinazioni del caso.
Art. 4
(Commissioni)
1. Per l’esercizio delle sue funzioni, proprie e delegate, il Comitato può costituire commissioni anche tenendo conto della ripartizione (infrastrutture e reti, servizi e prodotti) operata dall’Autorità per i propri organi collegiali.
Art. 5
(Funzionamento del Comitato)
1. Le sedute hanno luogo di norma nella sede messa a disposizione dal Consiglio regionale.
E’ ammessa convocazione presso altra sede.
2. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese. Deve essere altresì convocato entro quindici giorni dalla richiesta scritta e motivata inviata al Presidente almeno da tre componenti. Nella richiesta sono indicati gli argomenti da porre all’ordine del giorno. La convocazione del Comitato comprende l’indicazione dell’ordine del giorno e viene effettuata mediante avviso anche telegrafico che i componenti devono ricevere almeno 72 ore prima della seduta. In caso di urgenza e di conseguente convocazione telegrafica tale termine è ridotto a 24 ore.
3. La seduta si considera deserta se, trascorsa un’ora dall’orario fissato nella convocazione, non è presente nella sala delle riunioni la maggioranza dei componenti del comitato.
4. La prima seduta di ogni anno è dedicata all’assegnazione di compiti e delle deleghe da assegnare alle Commissioni costituite all’interno del Comitato.
5. Per la validità delle decisioni, assunte a maggioranza dei presenti, è richiesta la presenza di almeno quattro componenti. Nelle sole ipotesi in cui la legge o il Regolamento impongono termini inderogabili per la deliberazione del Comitato e non sia possibile un aggiornamento della seduta prima della scadenza di tale termine, in votazioni che si concludono in parità prevale il voto del Presidente.
6. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese:
in casi eccezionali e motivati l’organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.
7. Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche.
8. Il comitato ha facoltà di chiedere, su singoli punti all’ordine del giorno, a fini informativi, l’intervento alle sedute di esterni, che tuttavia non possono assistere alle votazioni.
9. Il Comitato può promuovere udienze conoscitive su temi di competenza.
10. Il Comitato autorizza l’invio del Presidente in missione. Il Presidente autorizza l’invio in missione dei singoli componenti.
Art. 6
(Personale e strutture)
1. L’attività del personale messo a disposizione del Comitato ai sensi della Lr. 8/2001 è stabilita dal Presidente o dal Vice Presidente.
2. Il comitato esamina periodicamente l’adeguatezza delle strutture e del personale assegnato, verificandone la congruità con la Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 7
(Servizio di segreteria)
1. Il servizio di segreteria è assicurato dal Dirigente regionale o dal Funzionario responsabile a ciò preposto, che coordina il personale assegnato al Comitato.
2. In caso di sua assenza o impedimento deve esserne garantita la sostituzione, ai sensi della normativa regionale vigente.
3. Il dirigente o il funzionario preposto assiste alle riunioni del Comitato, redige i verbali delle sedute e cura la tenuta del registro relativo.
Art. 8
(Ordine del giorno delle sedute)
1. La documentazione relativa all’ordine del giorno delle sedute deve essere messa a disposizione dei componenti il Comitato almeno 72 o 24 ore prima della seduta, a seconda del tipo di convocazione, tramite deposito presso la segreteria dello stesso.
2. Con il consenso di tutti i componenti in carica il Comitato può deliberare su argomenti non contemplati nell’ordine del giorno.
3. Il Comitato, a maggioranza assoluta dei presenti, può decidere una variazione dell’ordine di discussione dei punti all’ordine del giorno.
Art. 9
(Verbale della seduta)
1. Il verbale della seduta deve contenere l’indicazione dei presenti, della durata della riunione, dei componenti che si sono assentati nel corso della riunione nonché di quelli che hanno preventivamente giustificato l’assenza. Nel verbale si deve anche far menzione delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale. Esso deve inoltre indicare gli atti esaminati, il nome dei relatori e le decisioni adottate.
2. Ciascun componente ha facoltà di chiedere che nel verbale venga specificata la motivazione del proprio voto e che proprie osservazioni e dichiarazioni siano inserite nel processo verbale al fine di illustrare il proprio pensiero rispetto all’argomento in trattazione al proprio argomento in trattazione.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante.
I processi verbali delle sedute del Comitato sono approvati di norma nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono; a tal fine devono pervenire ai componenti almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale sono approvati.
Art. 10
(diritto di accesso)
Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare il diritto di accesso ai documenti detenuti dal Co.re.com., secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e successive modificazioni, della L.R. 2/92 e del regolamento di attuazione della stessa n. 38 del 17/9/94.
Art. 11
(Nomina di consulenti esterni)
1. Il Comitato può disporre di far compiere studi, ricerche ed inchieste a consulenti esterni su questioni attinenti al perseguimento dei suoi scopi, nell’ambito dei mezzi finanziari a disposizione.
Art. 12
(Modificazioni del Regolamento)
1. Ogni modifica del presente Regolamento può esser proposta da almeno quattro componenti del Comitato in ogni seduta e messa all’o.d.g. e discussa nella riunione successiva. Una volta approvata a maggioranza assoluta dei componenti, entra in vigore dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regionale Marche.
Art. 13
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed entra in vigore con la pubblicazione stessa.
Art. 14
(Norma transitoria)
Fino alla determinazione organica del Co.re.com, prevista dall’art. 15 della L.R. 8/2001, spetta al Presidente designare il responsabile dei procedimenti del Comitato, attribuendo l’incarico nell’ambito del personale già assegnato.
Fino alla definizione dell’autonomia finanziaria del Co.re.com. ai sensi della L.R. 8/2001, articolo 16, il Presidente ed il Vice Presidente con firma disgiunta, provvedono all’utilizzazione delle somme stanziate sul conto corrente bancario n. 21973/96 aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Ancona.
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