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Dovranno aspettare ancora gli utenti che intendono usare il nuovo strumento per esprimere il proprio dissenso alle telefonate commerciali. Approvato il regolamento che lo istituisce, il Registro però entrerà in funzione non prima di qualche mese.
Via libera del Governo al Registro delle opposizioni. Il regolamento per l’istituzione del nuovo strumento che regola i rapporti tra utenti di telefonia e imprese di telemarketing è stato approvato ad inizio mese e deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ma l’attesa per gli utenti che intendono iscriversi al Registro per non ricevere più telefonate promozionali, così come previsto dalle nuove disposizioni, non è ancora finita. Se il Registro è giunto a termine del suo iter legislativo, per il suo avvio definitivo si dovrà aspettare ancora. Dovrebbe infatti entrare in funzione a partire da 90 giorni successivi alla pubblicazione del regolamento in Gazzetta.
Via libera del Governo al . Il regolamento per l’istituzione del nuovo strumento che regola i rapporti tra utenti di telefonia e imprese di telemarketing è stato approvato ad inizio mese e deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ma l’attesa per gli utenti che intendono iscriversi al Registro per non ricevere più telefonate promozionali, così come previsto dalle nuove disposizioni, non è ancora finita. Se il Registro è giunto a termine del suo iter legislativo, per il suo avvio definitivo si dovrà aspettare ancora. Dovrebbe infatti entrare in funzione a partire da del regolamento in Gazzetta.
Il dubbio però che ciò accada c’è ed è alimentato da diversi fattori. I passaggi da seguire, infatti, con i diversi soggetti coinvolti in questa innovazione, sono diversi: la consultazione dei telemarketer, la realizzazione dei processi tecnici che permettano l’accesso al Registro ai telemarketer stessi, l’attuazione delle procedure tecniche che consentano l’accesso agli utenti, l’individuazione di un soggetto gestore del nuovo strumento. C’è poi un altro fattore che incide sul termine temporale ultimo di avvio del Registro e che, allo stesso tempo, mette in discussione le garanzie dei consumatori: nel momento in cui l’utente richiederà di essere inserito nel Registro pubblico delle opposizioni, come si legge in una nota del Ministero dello Sviluppo economico, “l’operatore sarà tenuto ad evadere tale richiesta nel più breve tempo possibile”. Una dicitura che lascia margini di discrezione ai gestori di telefonia e non tranquillizza affatto gli utenti, che conoscono bene i comportamenti reticenti e non sempre trasparenti delle compagnie telefoniche.
Ma nella pratica cos’è e come funziona questo Registro? Si tratta di una grande banca dati che memorizza nome e numero di telefono di tutti coloro che vogliono esprimere il loro dissenso a ricevere chiamate a scopo promozionale, commerciale o di ricerca di mercato. Tecnicamente, questo data base verrà allestito su una piattaforma elettronica amministrata da un gestore ad hoc, che sarà un soggetto terzo rispetto ai telemarketer e agli utenti. L’accesso ai dati immagazzinati nel Registro sarà subordinato ad apposite autorizzazioni elettroniche.
La legge prevede per le imprese di marketing telefonico l’obbligo di aggiornare ogni 15 giorni gli elenchi dei propri contatti con quelli presenti all’interno del Registro, in modo da non contattare quegli utenti che hanno manifestato la loro opposizione ad essere chiamati per scopi di telemarketing. Tutti gli accessi che il telemarketer effettuerà all’interno della banca dati saranno sottoposti a registrazione elettronica ed il gestore del Registro avrà l’obbligo di conservare tali registrazioni per 24 mesi dalla loro generazione. Azione, questa, indispensabile per verificare se effettivamente le imprese eseguono gli aggiornamenti dei loro contatti. I telemarketer hanno anche l’obbligo di chiamare con un’utenza in chiaro, senza la possibilità di ricorrere al numero riservato. Così come ha il dovere di informare il consumatore, che ha facoltà di opporsi a futuri contatti iscrivendosi al Registro. A fronte di tali vincoli, gli operatori di telemarketing hanno il diritto di ricevere l’aggiornamento dei contatti entro un massimo di 24 ore dall’avanzamento della loro richiesta. Possono altresì contattare tutti gli utenti che non risultano iscritti nel Registro delle opposizioni.
Quanto agli utenti, la loro iscrizione al Registro dovrebbe essere tracciata in modo sicuro e inalterabile, in modo da garantire i loro diritti di riservatezza. Allo stato attuale, l’art. 7 del Regolamento di istituzione del Registro Opposizioni prevede solamente che “le registrazioni degli eventi di accesso da parte dell’abbonato sono conservate dal gestore per 12 mesi dal momento della loro generazione”, ma non prevede anche il rilascio di un’attestazione dell’avvenuta iscrizione. Questa mancanza assoluta di conferma di registrazione è in contrasto con l’apparente volontà garantista delle modalità semplificate di iscrizione (ci si può infatti registrare anche in via telematica o telefonica). In ogni modo, l’iscrizione ha una durata indefinita ed è revocabile in qualsiasi momento, gratuitamente e con semplici procedure. L’utente ha anche il diritto di conoscere il numero di identificazione della linea chiamante, così come di ricevere dal telemarketer idonee informative, specie sulla possibilità di iscriversi al Registro per poter evitare ulteriori contatti. Se l’utente non è iscritto al Registro, la legge presume il suo silenzio-assenso a ricevere chiamate dagli operatori di marketing telefonico. Un dovere in capo agli utenti è quello di dover effettuare una iscrizione per ogni utenza presente sull’elenco telefonico, anche relativa al cellulare. L’iscrizione decade automaticamente quando cambia l’intestatario dell’utenza o ci sia cessazione del contratto. Nel caso in cui l’utente venga ingannato, può rivolgersi al Garante della Privacy perché esegua controlli e somministri sanzioni; nell’eventualità sia necessario, l’utente può fare anche ricorso al giudice per difendere i propri diritti.
Nel frattempo, in questa fase transitoria, dove il Registro è stato approvato ma non è ancora in funzione, l’alternativa è individuata nella disciplina della Base Dati Unica (costituzione, aggiornamento e gestione) utilizzata dai gestori di telefonia secondo il “Protocollo d’intesa tra operatori licenziatari di rete fissa e mobile relativo alla costituzione e operatività della base dati unica di cui alla delibera Agcom 36/02/CONS del 29 aprile 2005”. Quindi per segnalare la propria opposizione ci si deve rivolgere agli operatori di telefonia che accedono alla Base Dati Unica, ovvero alla totalità delle utenze trattate nel nostro sistema telefonico, e chiedere di annotare il proprio dissenso in un campo appositamente creato. In questa situazione, dunque, l’utente è tenuto a rapportarsi direttamente con le compagnie telefoniche.
L’auspicio è che il Registro trovi concretizzazione il più presto possibile, perché, nonostante sia un’incombenza in più per gli utenti – era infatti forse meglio istituire un registro per chi vuole ricevere chiamate di telemarketing – è comunque sinonimo di maggiore garanzia per i consumatori rispetto ad uno scenario in cui le modalità di funzionamento delle opposizioni devono essere concordate con le compagnie telefoniche. |