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Registro degli Operatori di Comunicazione


Il ROC, o Registro degli Operatori di Comunicazione, è un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in ossequio al disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di garantire l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

Delega trasferita al Corecom Marche e diventata operativa dal 1° luglio con l’accordo siglato con L’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni il 26 giugno 2013.

I seguenti soggetti, elencati nell’articolo 2, comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, sono obbligati all’iscrizione nel registro:

    a. gli operatori di rete;
    b. i fornitori di contenuti;
    c. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
    d. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
    e. le imprese concessionarie di pubblicità;
    f. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
    g. le agenzie di stampa a carattere nazionale;
    h. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
    i. i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
    j. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.

Va sottolineato che lo svolgimento delle attività appena elencate è condizione sufficiente ma anche necessaria per l’iscrizione: solamente i soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all’iscrizione al ROC.

Per l’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione non sono richiesti documenti in copia autentica, ma in ossequio alle norme sulla semplificazione amministrativa, il Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC prevede soltanto la trasmissione dei modelli Al Co.re.com Marche – Ufficio Funzioni Delegate – ROC, che variano in base alla natura giuridica ed all’attività svolta dagli operatori che richiedono l’iscrizione.

Dal 16 ottobre 2012 è in vigore il nuovo sistema telematico del Registro e gli adempimenti possono essere inoltrati solo attraverso l’apposito portale.

L’invio cartaceo è previsto unicamente per i certificati di iscrizione di cui all'art. 14 della Delibera n. 666/08/CONS, fino all’introduzione di servizi di pagamento dell’imposta di bollo per via telematica. Gli operatori la cui sede legale si trovi nella Regione Marche possono trasmettere a questo Corecom, a mezzo raccomandata A.R., la richiesta (modello 17/ROC) debitamente compilata, corredata da bollo da 14,62 euro e dalla copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società, o del titolare dell'impresa individuale, in corso di validità.

Nel corso dell'iscrizione, il sistema telematico precompila automaticamente lo sviluppo degli assetti proprietari dell’Impresa secondo quanto risulta presso il sistema telematico del Registro delle Imprese. Potrebbero non risultare presenti nel sistema camerale i dati e gli assetti delle seguenti categorie di soggetti:

  • società cooperative;
  • società quotate in borsa;
  • soggetti esteri;
  • fondazioni, associazioni e tutti i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese.

Tali informazioni dovranno pertanto essere compilate  manualmente dall’operatore, in tutti i casi in cui la loro comunicazione sia prevista dall’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS.

Qualora successivamente all’iscrizione, il soggetto iscritto dia inizio ad una nuova attività rilevante ai fini del presente regolamento ovvero modifichi le informazioni relative alle attività già dichiarate, ne dà comunicazione, in via telematica, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza secondo quanto indicato all’art. 10 del Regolamento.

Parimenti, le variazioni negli assetti proprietari ed amministrativi sono comunicate in via telematica secondo quanto indicato all’art. 10 del Regolamento entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza. I dati depositati presso la camera di commercio sono aggiornati soltanto attraverso l’apposita funzione “ricalcola assetti proprietari” presente nella prima schermata di ogni adempimento nel nuovo sistema. Tale aggiornamento potrà avvenire solo dopo la pubblicazione della variazione nel Registro delle Imprese da parte della Camera di Commercio

La domanda di iscrizione è presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’attività rilevante ai fini del registro. Nel caso in cui l’inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l’iscrizione al Registro deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo.

Nei confronti dei soggetti obbligati che non richiedono l’iscrizione nei termini prefissati si applicano le sanzioni previste dall’articolo 24 del Regolamento.

Le imprese iscritte al ROC sono tenute a comunicare:

  • dichiarazioni di controllo;
  • trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni;
  • variazioni;
  • comunicazione annuale;
  • cancellazione.

La sola richiesta di certificazione di iscrizione al ROC (in bollo da 14,62 euro) va trasmessa tramite posta raccomandata A/R (vedi contatti).

Tabella riassuntiva degli adempimenti telematici al ROC:

Soggetti obbligati

Adempimenti

Termine

Modelli

Controllante   Dichiarazione di controllo Entro 30 giorni dall’acquisizione del controllo 12/1/ROC e 12/2/ROC
Cessionario o sottoscrittore Trasferimento o Sottoscrizione di azioni o quote Entro 30 giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia (ovvero iscrizione nel libro soci) 14/1/ROC o 14/2/ROC
I soggetti iscritti nel ROC, ad eccezione di quelli di cui all’art. 10, comma 3 della Delibera n. 666/08/CONS Comunicazione di variazione relativa a dati già dichiarati o a nuove testate/emittenti/attività Entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza 15/ROC e modello relativo alla specifica variazione intervenuta
Tutti i soggetti iscritti nel ROC Comunicazione annuale - Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio per le società che hanno un bilancio da approvare

- Entro 31 luglio per gli altri soggetti
Secondo quanto indicato nell’allegato “B” alla Delibera n. 666/08/CONS
Tutti i soggetti iscritti nel ROC nei casi in cui siano venuti meno uno o più requisiti per l’iscrizione. Cancellazione Entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione dal ROC 16/ROC

I soggetti obbligati all’iscrizione al ROC (vedi FAQ: Chi sono i soggetti che devono iscriversi al ROC?) sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al registro.

Ad eccezione delle variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate che devono essere sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività:

  • concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all’art. 2, lett. h 2) ed i 2);
  • editori di testate periodiche di cui all’art. 2, lett. h 2), ed i 2).

Le variazioni sono trasmesse, esclusivamente in via telematica, compilando il modello 15/ROC, che indica il tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte secondo i diversi modelli utilizzati per l’iscrizione al registro (i modelli da 2/ROC ad 24/ROC), contenenti l’indicazione della specifica variazione intervenuta.

E’ la comunicazione, prevista dall’articolo 11 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, con la quale i soggetti iscritti al Registro producono un aggiornamento dei dati societari comunicati all’atto delle presentazione della domanda di iscrizione.

I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro 30 giorni dalla data dell’assemblea che approva il bilancio, aggiornata alla data dell’assemblea; i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data. 

La comunicazione annuale, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, deve essere trasmessa ogni anno, anche in assenza di variazioni. 

I soggetti titolari di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di fornitore di contenuti, fino all’allineamento dei titoli abilitativi in conformità a quanto disposto dall’art. 18 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, dovranno trasmettere i modelli 21/ROC e 22/ROC, così come modificati dalla delibera  n. 608/10/CONS, a partire dalla comunicazione annuale 2011 secondo le modalità e i termini previsti dagli articoli 11 e 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1947, n. 48 “Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”.

L’art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 prevede che i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione sono esonerati dall’obbligo di registrare la propria testata in Tribunale. L’iscrizione al ROC è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.

Ne consegue, pertanto, che nei casi in cui l’editore sia anche proprietario della testata può avvalersi della facoltà sopra indicata procedendo solo alla presentazione della domanda di iscrizione al ROC ed evitando la registrazione in Tribunale della testata.

Ai fini del rispetto della previsione di cui all’art. 2 lett. g) relativa ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, sono da considerare le testate giornalistiche quotidiane cartacee o  diffuse in modalità elettronica nonché le testate giornalistiche radiofoniche e televisive, quali radiogiornali (o giornali radio) e telegiornali.

Il decreto Romani, nel modificare il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (oggi “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”), introduce la categoria di “fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici”, sostituendo la categoria di “fornitore di contenuti”.
Al riguardo, la delibera n. 666/08/CONS, così come da ultimo modificata dalla delibera n. 608/10/CONS, disciplina l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) della categoria dei “fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici”. 

Nello specifico, sono tenuti all’iscrizione al ROC:

  • i fornitori di servizi di media lineari audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale di cui all’art. 2 della delibera n. 435/01/CONS e s.m.i.;
  • i fornitori di servizi di media lineari radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale di cui all’art. 3 della delibera n. 664/09/CONS e s.m.i.;
  • i fornitori di servizi di media lineari audiovisivi o radiofonici su frequenze via cavo ovvero via satellite di cui all’art. 3 della delibera n. 127/00/CONS e s.m.i.;
  • i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica di cui all’art. 2, comma 2, della delibera n. 606/10/CONS;
  • i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero a richiesta di cui all’art. 2, comma 2, della delibera n. 607/10/CONS.

Sono obbligati all’iscrizione al ROC “le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica” che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.

Attenzione:
I soggetti che svolgono le attività di Centro Elaborazione Dati (CED) ovvero di centri di scommesse sportive non sono tenuti all’iscrizione al ROC in quanto non rientrano tra le attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera j), del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” (all’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.).

Alla luce di quanto disposto dalla delibera n. 102/03/CONS non si considerano “fornitori di servizi di comunicazione elettronica” e pertanto non sono tenuti all’iscrizione al ROC i soggetti esercenti l’attività commerciale - quale ad esempio bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie, sala giochi, etc. - che, non avendo come oggetto sociale principale l’attività di servizi di comunicazione elettronica, mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete.