OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL ROC DEI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' DI CALL CENTER

Modifica alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., a seguito dell'approvazione della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione dei soggetti esercenti attività di call center.

A seguito dell’entrata in vigore, in data 1° gennaio 2017, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è stato sostituito l’articolo 24 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevedendo al comma 11, che “tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. L’obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio”.

Pertanto, gli operatori economici esercenti l’attività di call center nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center sono tenuti a trasmettere la domanda di iscrizione, in modalità telematica, al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), mediante accesso all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it attraverso l’utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) a partire dal 10 febbraio 2017, data in cui sarà disponibile il nuovo modello 25/ROC sul sistema informativo automatizzato del Registro.

Vista l’anticipata disponibilità telematica del modello 25/ROC, non si rende quindi necessario che gli operatori economici esercenti l’attività di call center nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center alleghino alla domanda di iscrizione al ROC il modello 25/ROC cartaceo, come previsto dall’art. 6, comma 2, della delibera n. 1/17/CONS.

Ai sensi dell’art. 24 bis, comma 12, del citato decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione al ROC da parte degli operatori economici esercenti l’attività di call center nonché dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro.

Per eventuali informazioni si può contattare la Segreteria del Servizio Ispettivo, Registro e Co.Re.Com.: tel. 081.7507566; email: inforoc@agcom.it.

 

 
ALLEGATI:
 
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Delibera 1/17/CONS
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