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Come attivare la procedura di conciliazione (Formulario UG)
A chi presentare l'istanza di conciliazione
Il tentativo di conciliazione va proposto al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) competente per territorio. Il Corecom Marche è convenzionato con l'Agcom per l'esercizio delle funzioni delegate. Il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Corecom se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di conciliazione.
Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, il Corecom territorialmente competente è quello del luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell'utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato al momento della conclusione dl contratto o, in mancanza, la residenza o la sede legale dell'utenza.
Gli Organismi di conciliazione paritetica costituiti, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie, dagli operatori di comunicazioni elettroniche con le associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale; ad oggi, gli organismi - iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, previa presentazione di apposita istanza di inserimento e verifica di conformità e aderenza ai principi di trasparenza, equità ed efficacia di cui alla Raccomandazione 2001/310/CE - sono:
È comunque possibile presentare istanza di conciliazione anche verso gestori non citati nell'elenco
L'istanza di conciliazione va inviata esclusivamente al Corecom e non anche all'Autorità garante, questa può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata. ( Maggiori informazioni)
Cosa indicare nella domanda di conciliazione
La domanda di conciliazione, va presentata utilizzando il formulario ad hoc - Formulario UG (download pdf) - deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
- Nome e cognome, residenza o domicilio dell'utente;
- Numero dell'utenza in caso di servizi telefonici;
- Denominazione e sede dell'operatore;
- I fatti che sono all'origine della controversia tra le parti;
- Gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia;
- Le richieste dell'istante;
- Fotocopia di un valido documento d'identità (1);
- Documenti che si allegano.
L'istanza deve essere sottoscritta dall'utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (2).
| (1) |
Ai fini della presentazione delle istanze di conciliazione si precisa che gli unici documenti di riconoscimento ammessi, da allegare in copia alle stesse e perfettamente leggibili, sono la carta di identità ed il passaporto. |
| (2) |
Al fine dell'individuazione del legale rappresentante di persone giuridiche ricorrenti competente a sottoscrivere l'istanza è necessario allegare alla stessa copia di visura camerale datata al massimo 30 giorni antecedenti l'istanza.
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Come si svolge la procedura di conciliazione
A seguito della presentazione dell'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, i termini per agire in giudizio sono sospesi per un periodo di 30 giorni dalla data di proposizione dell'istanza. Decorso tale termine le parti sono libere di adire l'Autorità giudiziaria anche se la procedura conciliativa non si è ancora conclusa.
Una volta presentata l'istanza al Corecom Marche, il responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità della domanda, convoca le parti all'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione.
La procedura di conciliazione si intende conclusa in presenza di dichiarazione dell'operatore di non volere aderire alla procedura conciliativa, di verbale di accordo ovvero di mancato accordo tra le parti tra le parti, di assenza di una o di entrambe le parti in udienza.
Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell'accordo e la controversia si conclude.
Se, viceversa, in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o su parte dei punti controversi è redatto un sintetico verbale in cui si annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo. Ciascuna parte, se ritiene, può chiedere di verbalizzare esclusivamente la propria proposta di composizione.
In caso di esito negativo, qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono - entro i successivi 6 mesi - chiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di definire la controversia ai sensi dell' art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche (procedura per la presentazione dell'istanza di definizione).
L'intervento dell'Autorità non può essere richiesto qualora
siano decorsi più di sei mesi dalla data di conclusione della procedura di conciliazione, e/o per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.
In caso di impossibilità dell'intestatario dell'utenza (se si tratta di persona giuridica, del legale rappresentante) a presentarsi personalmente all'incontro di conciliazione, questi potrà farsi sostituire da un terzo con una delega corredata da fotocopia di documento d'identità del delegante.
In ogni caso l'intestatario potrà farsi rappresentare da un legale tramite procura alle liti.
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