REGOLAMENTO PER L’ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE
TRASMISSIONI REGIONALI DEL SERVIZIO PUBBLICO
Art. 1
(Oggetto)
1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n.103, dell’articolo 7, comma 1 della legge 06 agosto 1990, n. 223 e della legge regionale 27 marzo 2001, n.8, l’accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è disciplinato dalle disposizioni che seguono:
Art. 2
(Richieste di accesso)
1. I soggetti di cui all’articolo 6 della legge n. 103/75, che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse nelle Marche dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, debbono presentarne richiesta al Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.).
2. La richiesta, da compilarsi in maniera distinta per quanto concerne l’accesso alla radio e l’accesso alla televisione, redatta sulla base dello schema allegato al presente regolamento, deve contenere:
a) l’indicazione del soggetto richiedente ai sensi del 1° comma dell’articolo 6 della legge n. 103/75 e la sottoscrizione, autocertificata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido, del suo legale rappresentante;
b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma dell’accesso da ammettere alla trasmissione, nonché l’accettazione da parte della medesima con sottoscrizione autocertificata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido. Il responsabile di cui alla lettera b) può coincidere con il soggetto di cui alla lettera a);
c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del soggetto richiedente,in relazione al contenuto del programma proposto;
d) l’indicazione, ai sensi del terzo comma dell’art.6 della Legge 103/75, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell’interesse sociale, culturale e informativo del programma dell’accesso proposto;
e) l’indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;
f) il contenuto, in sintesi, del programma dell’accesso proposto e la sua durata, con riferimento alle modalità di realizzazione.
Art. 3
(Esame delle richieste di accesso)
1. Le richieste di accesso, redatte come indicato al precedente art. 2, dovranno pervenire al CO.RE.COM entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello d’inizio del trimestre cui si riferisce la domanda.
2. Le domande di accesso pervenute entro i termini al CO.RE.COM. sono inserite con numerazione progressiva nel protocollo generale e nell’apposito registro pubblico dell’accesso, previo riscontro della regolarità delle domande stesse.
3. Ai fini delle deliberazioni previste al successivo articolo 5 il Presidente del CO.RE.COM., o un suo delegato, di concerto con l’Ufficio, procede all’istruttoria delle singole domande pervenute, riferendo al CO.RE.COM. con relazione motivata, sulle proposte. Il CO.RE.COM. procede all’esame, ai sensi dell’art. 6 della legge 103/75, delle richieste di accesso, sulla base della relazione che verrà distribuita ai membri del CO.RE.COM unitamente alla convocazione della riunione.
4. Per ogni richiesta di accesso viene messo ai voti il testo della decisione con la relativa motivazione.
Art. 4
(Ricorsi)
1. Avverso le deliberazioni del CO.RE.COM. sulle domanda di accesso è ammesso ricorso, al CO.RE.COM. medesimo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla deliberazione oggetto del ricorso.
2. I ricorsi dovranno essere indirizzati al Presidente del CO.RE.COM. La discussione del ricorso, da svolgersi sulla base di una istruttoria curata dal Presidente stesso o da un componente del CO.RE.COM. da lui delegato, di concerto con l’Ufficio, deve avere luogo entro venti giorni dalla ricezione del ricorso medesimo.
3. Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.
4. I ricorsi non sospendono l’esecuzione dei piani di programmazione trimestrale ai quali si riferiscono.
5. Le decisioni del CO.RE.COM. sulle richieste di accesso e sui ricorsi vengono comunicate agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 5
(Piano trimestrale delle trasmissioni)
1. Il CO.RE.COM. delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo, tra i soggetti ammessi, secondo i criteri di cui al successivo comma 4, il tempo effettivamente reso disponibile, per ciascun tipo di accesso, dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2.Il piano trimestrale delle trasmissioni dell’accesso verrà pubblicato nel sito Internet del CO.RE.COM. delle Marche www.corecom.marche.it.
3. L’attribuzione dei tempi assegnati avverrà in esito alla formazione di una graduatoria, tra le domande ritenute ammissibili, ottenuta dall’applicazione dei seguenti criteri:
a) appartenenza del richiedente ad uno dei seguenti gruppi elencati, in ordine di importanza:
1) gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, etc.;
2) autonomie locali e loro organizzazioni associative;
3) enti ed associazioni politiche e culturali;
4) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
5) gruppi etnici e linguistici;
6) confessioni religiose - loro articolazioni regionali;
7) sindacati nazionali- loro articolazioni regionali;
8) movimenti politici;
9) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli Provinciali e Comunali;
b) rilevanza sociale e culturale delle tematiche da affrontare nel programma e attualità dell’argomento proposto;
c) precedenza alle organizzazioni che non hanno ancora beneficiato delle trasmissioni dell’accesso o che abbiano ottenuto trasmissioni in epoca più remota;
4. In caso di parità di posizione nella graduatoria si procederà per sorteggio. Il CO.RE.COM. si riserva la facoltà di verificare l’appartenenza dichiarata dal soggetto ad uno dei raggruppamenti previsti dai precedenti punti 2) e 3).
5. In allegato ai piani trimestrali sono indicate le domande di accesso respinte e le relative motivazioni.
6.La deliberazione del CO.RE.COM., di approvazione dei Piani trimestrali, è trasmessa, per l’esecuzione, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sede regionale per le Marche e, per conoscenza, alla Sottocommissione parlamentare per l’accesso.
7.Le trasmissioni per l'accesso andranno in onda nei seguenti orari: ogni martedì ore 8.30 - 9.00 TV RAI 3 e ogni sabato dalle ore 14.00-14.25 su Onde Medie Radio RAI 2.
Art. 6
(Registrazione dei programmi)
1. La registrazione dei programmi ammessi all’accesso potrà essere effettuata con mezzi propri esterni alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Per le trasmissioni televisive la Rai può, eventualmente, mettere a disposizione uno studio per una ripresa generica e, quindi, non espressamente arredato per la registrazione, si consiglia di realizzare una cassetta preregistrata. Per le trasmissioni radiofoniche è possibile portare una cassetta preregistrata. Per eventuali registrazioni in studio è preferibile un dialogo o una conversazione.
2. Il soggetto che ha registrato il programma in proprio dovrà consegnarlo alla concessionaria entro e non oltre sette giorni lavorativi prima della data della trasmissione, al fine di consentire al CO.RE.COM. la vigilanza prescritta dalla Legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, la concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al CO.RE.COM per le decisioni conseguenti.
3. In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, quest’ultima provvederà a prendere gli opportuni accordi operativi con i soggetti ammessi all’accesso per il relativo trimestre.
Art. 7
(Esecuzione del Piano trimestrale)
1. Il CO.RE.COM. vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall’ammissione all’accesso nonché dalle disposizioni di cui al penultimo comma dell’articolo 6 della Legge 103/75.
2. I soggetti ammessi all’accesso radiofonico o televisivo nei Piani trimestrali possono presentare al CO.RE.COM. esposti o osservazioni circa l’attuazione del Piano o le eventuali difficoltà insorte nell’esercizio dell’accesso.
Art. 8
(Sanzioni)
1.Il CO.RE.COM., qualora venga ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può annullare la messa in onda del programma e con decisione motivata, negare il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.
Art.9
(Entrata in vigore)
1.Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
2.Di esso sarà assicurata adeguata diffusione attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal CO.RE.COM. .
(12/02/2002) |